Gentili Colleghe ed egregi Colleghi,
in riferimento all’oggetto si segnala l’orientamento di questo Tribunale in ordine alle modalità di presentazione dell’istanza.
Nonostante l’art. 492-bis cpc preveda unicamente che l’istanza non può essere proposta prima del decorso del termine di cui all’art. 482 cpc, questo Tribunale ha fatto propria l’interpretazione secondo cui la domanda deve essere inoltrata durante il periodo di efficacia del precetto e non successivamente, pena il rigetto della stessa e la perdita del contributo unificato di € 43,00.
Si ricorda pertanto a tutti gli iscritti che l’istanza va depositata dopo il decorso del termine ex art. 482 cpc e comunque entro il periodo di validità del precetto, con le modalità illustrate anche nell’apposita guida della Commissione informatica e sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate allegati alla presente per Vostra comodità.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini