Ricorsi stradali.
A partire dal 6 ottobre 2011 tutti i verbali stradali dovranno evidenziare al trasgressore il
nuovo termine ridotto di appena 30 giorni utile a proporre ricorso al Giudice di Pace.
Questa regola però non sarà applicabile alle infrazioni accertate prima, ma non ancora
notificate, per le quali continuerà a valere il vecchio termine di 60 giorni.
Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la Gire. 300/A/7799/11/101/3/3/9 del 30
settembre 2011:
"Giovedì 6 ottobre entra in vigore il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 recante
"disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell'alt 54, L. 18 giugno 2009 n.
69". Questo corposo provvedimento interessa, tra l'altro, anche il codice stradale ed in
particolare le controversie giudiziarie in materia di opposizione ai verbali. Tra le novità di
immediata valenza operativa, è molto importante la riduzione dei termini per proporre ricorso al
Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice in prossimità del 6 ottobre dovrà essere proposto entro 30
giorni dalla data di contestazione. Pertanto, per tutte le violazioni accertate a partire dal 6
ottobre 2011, le modalità di proposizione del ricorso al Giudice di Pace, ex art. 204-bis CdS,
dovranno essere modificate alla luce della novella normativa, indicando il termine di 30 giorni,
anziché gli attuali 60 giorni, entro cui presentarlo. Attenzione però alle multe accertate prima del
6 ottobre ma non ancora notificate. In questo caso il termine da indicare nei verbali per la
presentazione del ricorso rimane immutato, ossia 60 giorni. Resta invariato il termine di 60
giorni per proporre invece doglianze al Prefetto, naturalmente in alternativa al Giudice di Pace".
Con i migliori saluti.