Circ. 12-2012 – Corsi CUP

A seguito della recente emanazione dell’Accordo Stato-Regioni (dicembre 2011) che ribadisce l’obbligatorietà della formazione rispetto ai temi della sicurezza,  si ricorda che il CUP ha in avvio i corsi a quota agevolata riservati a liberi professionisti. 
Si consiglia pertanto di valutare con attenzione il depliant allegato e procedere con l’iscrizione (possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili) se interessati.

Cordiali saluti.
D’ordine del Consigliere Delegato
La Segreteria

Circ. 9-2012 – Art. 55 Codice Deontologico Forense

Nuovo testo dell’art. 55 codice deontologico forense

Con delibera 16 dicembre 2011 il Consiglio Nazionale Forense ha riscritto il testo dell’art. 55 del codice deontologico, al fine di armonizzarne il contenuto con l’art. 55 bis (mediazione), recentemente introdotto.
L’occasione è idonea per commentare l’intero articolo, finalizzato a garantire l’imparzialità del professionista che sia chiamato al delicato compito di giudicare, rispetto a tempi ormai andati nei quali l’arbitro nominato da una delle parti tendeva a supportare la posizione di chi lo aveva designato, piuttosto che a decidere autonomamente.
Come è noto, i singoli articoli del codice sono composti da regole deontologiche e canoni complementari. La regola generale indica il principio astratto, il canone complementare tipizza i comportamenti più ricorrenti[i].
La regola generale dell’art. 55 (rimasta invariata) recita:
L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
La giurisprudenza disciplinare ha così affermato che “Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver presieduto il collegio arbitrale incaricato di risolvere il conflitto fra le due parti contrapposte, assuma la difesa degli interessi di una parte contro l’altra, anche se in buona fede” (CNF 15 maggio 1996, n. 66).
“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nominato in un collegio arbitrale, non collabori tempestivamente con i colleghi componenti del collegio, facendo scadere inutilmente il termine per l’arbitrato medesimo, e comunichi alla parte che lo aveva nominato arbitro, e al suo difensore, la corrispondenza scambiata con gli altri componenti del collegio arbitrale” (CNF 14 maggio 2003, n. 93).
“Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile, ai sensi degli artt. 55, I e II comma, e 6 c.d.f., il professionista che, nominato in sede contrattuale arbitro unico, pur formalmente sfiduciato da una delle parti non rinunci all’incarico ricevuto e, anzi, dia corso al procedimento arbitrale emettendo il relativo lodo” (CNF 6 dicembre 2006, n. 138).
“Viene meno ai doveri di correttezza e diligenza l’avvocato che, quale componente di un Collegio arbitrale, ingiustificatamente ometta di prendere parte alle riunioni del Collegio alle quali era stato convocato, con ciò omettendo di adempiere alla funzione affidatagli e arrecando pregiudizio al regolare svolgimento del procedimento arbitrale” (CNF 18 dicembre 2009, n. 180).
Gli indicati doveri non riguardano soltanto il comportamento nel corso del mandato arbitrale, ma anche quello successivo, con efficace esempio relativo al compenso:
“Il professionista che rifiuti i chiarimenti richiesti dal cliente in merito alla notula presentata per il pagamento di prestazioni rese quale arbitro unico, che non presenti, pur invitato a farlo, un rendiconto dell’attività svolta, che utilizzi come titolo esecutivo per la riscossione del proprio compenso il lodo arbitrale e che rifiuti di sottoporre a controllo di legittimità e alla valutazione del Presidente del Tribunale la congruità del compenso richiesto, tiene un comportamento non conforme alla dignità e al decoro professionale e merita la sanzione dell’avvertimento” (CNF 18 marzo 1989, n. 57).
E ancora, il comportamento di chi utilizzi a scopi propagandistici la propria esperienza e/o attività di arbitro:
“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in contrasto con il dovere di indipendenza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, sottoscrivendo una convenzione con l’associazione “giudici arbitrali”, si obblighi a utilizzare per l’ufficio la denominazione “forum arbitrale”, a rispettare l’esclusiva dell’attività con detta associazione, a fornire consulenza obbligatoria, indistintamente, a tutti gli utenti dell’associazione e, da ultimo, consenta alla pubblicità dell’attività attraverso il volantinaggio, così ponendo in essere una forma di accaparramento di clientela e di pubblicità vietata” (CNF 11 aprile 2003, n. 60).
Per completare l’esame della regola, mi sembra significativa questa motivazione:
“L’art. 55 c.d.f., anche a seguito delle più recenti modifiche che pur hanno mantenuto sostanzialmente invariata la regola disciplinare ed una indicativa e non tassativa tipizzazione dell’illecito nei canoni complementari, enuncia un principio che impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione né tra arbitro rituale e irrituale, né tra il ruolo di presidente o di arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale, ma deve anche apparire tale, perché possa svolgere la sua funzione in un ruolo di terzietà, con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Inoltre, i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f. e art. 12 legge professionale) impongono a chi è chiamato a svolgere tali funzioni di evitare comportamenti virtualmente idonei a pregiudicare l’immagine di un ruolo che, anche per il rilievo pubblicistico che l’ordinamento gli attribuisce, deve garantire alla società e ai cittadini, oltreché alle parti, la massima affidabilità ed imparzialità nell’applicazione della legge e nella attuazione della giustizia. Costituiscono pertanto circostanze intrinsecamente incompatibili con i doveri imposti all’arbitro dalle suddette norme deontologiche la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l’assistenza dello stesso difensore, il rapporto personale già esistente tra difensore e arbitro con il matrimonio celebrato subito dopo la nomina ad arbitro e prima della costituzione del Collegio, nonché il successivo mantenimento dell’incarico” (CNF 2 novembre 2010, n. 196).
Passando ai canoni complementari, troviamo le modifiche, modellate sulla falsariga dei rapporti dell’avvocato con ex clienti e dell’avvocato mediatore. Deve quindi evitarsi il conflitto di interessi che deriva dai rapporti professionali in corso e anche da quelli esauriti, ma entro il limite temporale, già noto perchè applicato nelle altre ipotesi citate, dei due anni.
Per evitare aggiramenti della regola (non posso farlo io, quindi nomina come arbitro il mio amico) il divieto riguarda anche clienti ed ex clienti dei soci, associati o semplici colleghi di studio.
Inoltre, l’avvocato che abbia svolto le funzioni arbitrali, e i suoi colleghi o associati, non potranno instaurare rapporti professionali successivi con le parti, e ciò ancora per due anni.
Come abbiamo accennato in premessa, questi canoni complementari sono ispirati ai casi già verificatisi. Vediamone alcuni.
“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur avendo avuto o avendo rapporti professionali con una delle parti in causa” (CNF 10 dicembre 2007, n. 189).
“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro se abbia o abbia avuto rapporti professionali con una delle parti che possano pregiudicarne l’autonomia e ledere i doveri di indipendenza e imparzialità propri della funzione arbitrale ricoperta, o se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali” (CNF 21 settembre 2007, n. 121).
“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di indipendenza e imparzialità, l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur essendo il difensore di una delle parti in altro procedimento, a nulla rilevando che egli in realtà non abbia svolto funzioni difensive ma sia stato un semplice domiciliatario” (CNF 10 novembre 2004, n. 269).
La modifica conferma che l’avvocato dovrà comunicare per iscritto alle parti le eventuali ragioni ostative alla sua nomina, per ottenerne il consenso; ma non potrà mai superare i limiti dettati dall’art. 815, primo comma, cod. proc. civ. (interesse, parentela, causa pendente ecc.).
Il consenso delle parti (ovviamente di entrambe) può dunque avere una sua rilevanza, deducibile dalla prossima massima che riguarda assunzione di incarico contro ex cliente, ma che può comunque orientarci:
“Il precetto deontologico di cui all’art. 51 c.d. non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Conseguentemente, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto” (CNF 22 ottobre 2010, n. 120).
Ma in generale, il suggerimento è quello di gestire la nomina, oltre che nel rigido rispetto della regola deontologica, soprattutto con trasparenza ed equilibrio.
E senza esagerare, perché… “Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e lesivo del dovere di correttezza e autonomia propri della classe forense l’avvocato che, nominato arbitro unico, non comunichi di aver assunto in precedenza un incarico professionale da una delle due parti in causa, ma anzi, successivamente alla nomina, assuma altro incarico professionale dalla medesima parte” (CNF 8 novembre 2001, n. 229)!

Circ. 7-2012 – Registro proposte e offerte

Pordenone, 13 gennaio 2012
Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
Vi ricordiamo che presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, a disposizione di tutti gli Iscritti, vi è un registro nel quale sono inserite le varie proposte ed offerte che possono interessare i Colleghi relative a:
          convenzioni banche ed assicurazioni
          offerte collaborazioni professionali
          master/corsi
          curriculum impiegate
          studi che cercano impiegate
          proposte di locazione
          libri pubblicazioni.
Con i migliori saluti.
F.to Il Presidente
Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 6-2012: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità  Garante della Concorrenza  e del Mercato

 La  proposta  che  l’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato  ha formulato  ai  fini  della Legge annuale per il mercato e la concorrenza per l’anno 2012 e che il Governo prenderà come base dei suoi interventi sono, per quanto riguarda la nostra professione, pesantissimi.
Tali proposte si riassumono nella
a) abolizione  espressa di qualsiasi forma di tariffano e, conseguentemente,  abrogazione dell’ari 3,  comma  5,  lett. d),  del  D.L.  13 agosto 2011,  n.  138, convcrtito  in legge  dalla  L.  14  settembre 2011, n. 148, nella parte in cui prevede che in caso di mancata determinazione consensuale  del compenso,  quando  il  committente  è  un  ente  pubblico,  in  caso  di  liquidazione  giudiziale  dei compensi,  ovvero nei casi  in cui  la  prestazione  professionale  è  resa  nell’interesse  dei  terzi  si applicano  le tariffe  professionali stabilite con decreto dal Ministro  della Giustizia;
b)  esclusione  della  funzione  disciplinare  in  capo  agli  Ordini,  da  attuarsi  mediante  modifica dell’ari.  3,  comma  5,  lett.  f),  del  D.L.  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  in  legge  dalla  L.  14 settembre  2011,  n.  148,  prevedendo  espressamente  che  negli  organi  indicati  nella  norma  per l’esame  delle  questioni  disciplinari  entrino  a  far  parte  anche  membri  non  iscritti  agli  albi  e, limitatamente ai consigli locali, iscritti ad albi diversi da quello territoriale di competenza; 2;
e)  limitazione  dei  poteri  dei  Consigli  degli  ordini  alla fissazione  di  requisiti  minimi  dei  corsi   di formazione,  senza  alcuna  necessità  di  autorizzazioni  o  riconoscimenti  preventivi,  prevedendo forme di auto-dichiarazione da parte degli organizzatori con meri controlli a campione;
d) (omissis,  riguarda i Notai);
e) abrogazione dell’articolo 2, comma  1, lett.  b) del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito  in legge dalla  L.  4  agosto  2006,  n.  248,  nella  parte  in  cui  prevede  il  controllo,  da  parte  degli  ordini professionali,  sulla trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari veicolati dai  professionisti.
Le conseguenze,  in caso di accoglimento  delle proposte, sarebbero le seguenti:
a)  l’abolizione  “totale”  delle  tariffe  apre  nuovi  e  notevoli  problemi  applicativi,  in  specie  nella liquidazione  giudiziale  dei  compensi  e  nei  casi  in  cui  la  prestazione   professionale  è  resa nell’interesse  dei terzi;
b)  il totale  snaturamento  della  composizione  degli  organi  disciplinari  e la perdita della  funzione giurisdizionale  per il Consiglio Nazionale  Forense;
e)  l’Ordine avrebbe ancora  la possibilità di organizzare eventi,  ma non più quella di contribuire economicamente  alle iniziative  delle Associazioni  Forensi,  perché  un tanto “turberebbe”  il  libero mercato  sulle formazioni;
d)  il  potere  di    verifica  sulla  trasparenza  e  veridicità  della  pubblicità  da  parte  degli   Ordini secondo   l’Autorità  non  troverebbe   alcuna   giustificazione   razionale   nell’ambito   del   nostro ordinamento  giuridico  poiché  il controllo  della  pubblicità  spetta  ai sensi del  D.Lgs.  n. 206/2005 (c.d. Codice  del consumo) e del D.Lgs. n.  145/2007 all’Autorità.
Di  conseguenza  la  modifica  normativa  proposta,  partendo  dal  presupposto  che  non  debba esserci  alcuna verifica, né ex ante né successiva, da parte degli Ordini  sui messaggi  pubblicitari veicolati dai professionisti,  assegnerebbe  all’Autorità garante  della concorrenza e del mercato  la competenza  ad  esercitare  il  controllo  sulla  correttezza,  veridicità  e  non  ingannevolezza   dei messaggi  pubblicitari diffusi da qualsiasi soggetto  nell’ambito dello svolgimento della  sua attività economica,  e quindi anche dai soggetti che svolgono attività libero professionali e  intellettuali.
Sabato  14 gennaio a Roma  ci sarà  la riunione  di tutti  i Presidenti  dei Consigli dell’Ordine,  delle Unioni   Regionali  Forensi,  della  Cassa   Forense,  dell’OUA,  delle  Associazioni  Forensi   per decidere  sulle  iniziative  da  intraprendere  per  la  tutela  della  indipendenza  ed  autonomia dell’Avvocatura.
In   tale   occasione   è   stato   convocato   anche   il   Comitato   Organizzatore   del   Congresso Straordinario,  già  deliberato  il  20  dicembre  u.s.  che  si  terrà  entro  il  mese  di  aprile  2012,  per discutere   i  temi   nodali  del   ruolo   dell’Avvocatura   nel  processo   di  crisi  economica   e  di rinnovamento del  Paese.
Il Consiglio  dell’Ordine  si riserva, se necessario,  di convocare  una Assemblea Straordinaria  ove si rendesse  necessario assumere  con urgenza decisioni  di rilievo di dissenso alle  modifiche  che il  Governo  si  appresta  ad  emettere,  se  le  stesse,  come  si  teme,  saranno  tali  da   incidere profondamente,  tanto  da  stravolgerli,  sui    principi  che  da  sempre  hanno  costituito  la  base dell’Avvocatura.
Cordiali  saluti

Circ. 5-2012: Convenzione svolgimento lavori di pubblica utilità

Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
di Pordenone
Si informa che il Tribunale di Pordenone ha sottoscritto due nuove convenzioni per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
Il documento è stato pubblicato nel sito dell’Ordine www.ordineavvocatipordenone.it nella sezione Prassi e protocolli.
Per visualizzarlo cliccare qui
Cordiali saluti.
D’ordine del Presidente
La Segreteria

Circ. 4-2012 – Indirizzo PEC

Si  invitano gli  Iscritti  a  rispondere  a questa  comunicazione  e-mail,  con  cortese
urgenza  e  comunque  entro   il  20  GENNAIO  2012, indicando   l’indirizzo   di  posta
elettronica  certificata  (PEC^  previamente  verificando  che  sia  stata  attivata,  ai fini  di
consentire  all’Ordine  di  ottemperare  all’obbligo  di  comunicazione  di  tale  indirizzo  al
Gestore  Centrale (art.  125 c.p.c.).

La   verifica  si   impone   al  fine   di   evitare   eventuali   decadenze   rispetto   a
comunicazioni  di Cancelleria non ricevute.