Circ. 67-2012: Circolare informativa sulle semplificazioni Privacy 2012

 Circolare informativa sulle semplificazioni  Privacy 2012.

Con  la  Legge  n°  183/2011   e  il  recente  D.L.  5/2012  sono  state  introdotte importanti
novità in tema di privacy che riguardano anche gli Studi Legali.

Scopo    della   presente    comunicazione   è   illustrare   il   contenuto   dei   suddetti
provvedimenti  e le conseguenze pratiche.

Innanzitutto  la semplificazione  riguarda  in  particolare  le  persone  giuridiche  (imprese,
enti,  associazioni).  Il nuovo testo  della norma, infatti, considera ora "interessato" (e quindi
destinatario  e  beneficiario  delle  tutele  previste)  solo  le  persone  fisiche,  mentre  per "dato
personale"  (quindi  l'informazione  da  proteggere)  si  intende  il dato  riferito esclusivamente
alla persona  fisica.

Applicando  la  norma alla  lettera  appare  plausibile  la  possibilità  di  evitare  di  rendere
l'informativa  e di chiedere  il consenso  ai clienti  che siano  persone giuridiche,  tuttavia, dal
momento  che  nel  corso  di  un  procedimento  il  trattamento  può  riguardare  anche  dati
personali  riferiti  a persone fisiche  che operano  per conto  del cliente  (i suoi dipendenti),  si
consiglia di continuare a fornire  l'informativa ex art.  13 D.Lgs. 196/2003 e di chiedere  la
firma per ricevuta e prestazione del consenso.

Ulteriori novità (valide anche per titolari persone  fisiche).

A. Curriculum  e candidature

Non è  più necessario  dare  l'informativa a chi  invia spontaneamente  curriculum  ai fini
di  una  assunzione  lavorativa  e  non  è  più  necessario  il  consenso  per  i  dati  sensibili  ivi
contenuti.

Solo  in caso di successivo contatto  il Professionista  deve fornire un'informativa breve
contenente:  le finalità e modalità di trattamento;  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati  possono  essere  comunicati  o  possono  venirne a conoscenza;  gli estremi  identificativi
del titolare e del responsabile del trattamento.

ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO  DI REDAZIONE DEL D.P.S.

Con  il  recente  decreto  semplificazioni  di  gennaio  2012 è  scomparso  dal  Codice
Privacy l'obbligo  di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e del
suo aggiornamento  entro il 31 marzo di ogni anno.

Viene  meno così uno degli adempimenti  più importanti previsti dal Codice Privacy.

Va tenuto,  però, in debita considerazione il fatto che rimangono comunque  in vigore
(sanzioni  comprese),  oltre  agli  altri  obblighi  (informativa  all'interessato,  definizione  delle
nomine  degli  incaricati  e  dei  responsabili  del  trattamento)  anche  tutte  le  altre  misure
minime ai sensi degli arti 34 e 35, e precisamente:

Trattamenti con l'ausilio di strumenti elettronici.
a)   autenticazione informatica (username e password),
b)   adozione   di   procedure   di   gestione   delle   credenziali   di   autenticazione
(custodia e sostituzione periodica delle password),
e)    utilizzazione  di  un sistema  di autorizzazione (l'insieme degli strumenti e  delle
procedure  che  abilitano  l'accesso  ai  dati  e  alle  modalità  di  trattamento  degli
stessi, in funzione  del profilo di autorizzazione previsto);
d)   aggiornamento   periodico   dell'individuazione   dell'ambito   del   trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli
strumenti elettronici;
e)   protezione  degli  strumenti  elettronici e dei dati  rispetto  a trattamenti  illeciti
di  dati,  ad  accessi  non  consentiti  e  a  determinati   programmi  informatici
(antivirus,  firewall,  eco.);
i)     adozione  di  procedure  per  la  custodia  di  copie  di  sicurezza,  il  ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi  (back-up e  recovery).

Trattamenti  senza l'ausilio di strumenti  elettronici.
a)   aggiornamento  periodico  dell'individuazione dell'ambito  del  trattamento
consentito  ai  singoli  incaricati  o  alle  unità  organizzative  (in  particolare  i
praticanti e le segretarie, ma anche colleghi di studio);
b)   previsione di procedure  per un'idonea custodia  di atti e documenti  affidati
agli incaricati  per lo svolgimento dei relativi compiti  (mansionario)',
e)    previsione  di  procedure  per  la conservazione  di  determinati  atti  in archivi  ad
accesso   selezionato   e   disciplina   delle   modalità   di   accesso  finalizzata
all'identificazione degli incaricati.

Sicuramente  il Decreto sulle  semplificazioni  ha portato un alleggerimento  rilevante,
ma  non  l'esonero  dalla  necessità  di  verificare  il  rispetto  di  tutti  gli  altri  adempimenti
relativi  al  trattamento  dei  dati  personali,  che  potranno  trovare  evidenza  e  riscontro  in  un
documento  equipollente  al  DPS,  più  snello  e  meno  formale,  che  attesti  la  diligenza  del
titolare del trattamento  nell'osservanza degli obblighi di legge sopra descritti.

Con  i migliori  saluti.