Adempimenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e antiriciclaggio.
Si inviano, per Vostra dovuta conoscenza, le indicazioni degli adempimenti relativi alla
sicurezza sui luoghi di lavoro e all'antiriciclaggio.
ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
1) DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI: art. 29, comma 5 D. Lgs. n. 81/2008
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (e che hanno effettuato il corso per
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) possono autocertificare di aver effettuato la
valutazione dei rischi senza redigere il documento di valutazione dei rischi (art. 17 D. Lgs. cit.)
solo fino al 30.06.2012.
Dopo il 30.06.2012 non è più possibile. Va effettuata la valutazione scritta dei rischi redigendo il
relativo documento. Poiché l'attività svolta negli studi legali è qualificabile a basso rischio
l'elaborazione del documento è abbastanza semplice e potrebbe essere fatta dal titolare anche
senza ricorrere all'ausilio di terzi. Il documento va aggiornato quando intervengono modifiche
nello studio (esempio cambio di sede);
2) CORSO Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (lo può fare il datore): corso di 16
ore per attività a basso rischio con aggiornamento quinquennale di 6 ore;
3) CORSO Primo Soccorso Aziendale e CORSO Antincendio (li può fare il datore): (art. 37 D.
Lgs.);
4) CORSO per RSL (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza): va effettuato se è stato
nominato il RSL ed in tal caso la nomina va comunicata all'INAIL (in caso di mancata nomina è
l'INAIL ad attribuire un rappresentante territoriale esterno): corso di 32 ore (aggiornamento
quinquennale);
5) SORVEGLIANZA SANITARIA: va nominato un medico competente per la sorveglianza se il
dipendente è occupato al videoterminale per più di 20 ore settimanali;
6) CORSO per lavoratori dipendenti: 4 ore (aggiornamento quinquennale)
ANTIRICICLAGGIO
Si ricorda che dal 06.12.11:
1) il limite per l'utilizzo del contante è di € 999,99;
2) vi è l'obbligo di indicare nome o denominazione sociale e di apporre la clausola di non
trasferibilità sugli assegni bancari e postali pari ad € 1000 e oltre;
3) le banche possono rilasciare assegni circolari e vaglia postali solo con clausola di non
trasferibilità se di importo pari o superiore a € 1.000,00;
4) vale il limite indicato per libretti postali o bancari al portatore.