Circ. 122-2012: Decreto Sviluppo

Decreto Sviluppo

In G.U.  nr.  147 del 26  giugno 2012 è stato  pubblicato il D.L.  nr. 83/2012 che  contiene, fra  l'altro,  alcune  norme  (artt.  54,  55,  56)  che  modificano  il  libro  II del  Codice  di  procedura Civile.

Detti  articoli  riguardano  il  particolare  la  predisposizione  di  un filtro  di  inammissibilità nel giudizio di secondo  grado  incentrato  sulla  prognosi di  una "non  ragionevole  fondatezza" che  deve  investire  sia  l'appello  principale,  che  quello  incidentale  (nell'eventualità  che  venga proposto).
Sono  poi  previste  modificazioni  che  riguardano  le  domande  dì  indennizzo   con  la Legge  Finto,  con la individuazione  del  "termine  ragionevole"  di  durata  del  processo civile  (tre anni per il l° grado, due per quello di  II grado, uno per il giudizio di  legittimità).

Mi sembra utile  poi, salvo  più approfondito esame,  segnalarvi   anche  i diversi  tempi di entrata  in vigore delle  nuove disposizioni  che ci  interessano:

Art.  33  Revisione  della   legge  fallimentare   per  favorire  la  continuità   aziendale: le  nuove disposizioni  di cui ai commi  1 e 2  si applicano  ai  procedimenti  di concordato  preventivo e  per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti  dal trentesimo giorno  successivo a  quello  di entrata  in vigore della  legge  di conversione del presente  decreto,  nonché  ai  piani  di cui al comma  1, lettera a),  n.  1) elaborati successivamente al predetto termine.
Dalla  non agevole  lettura  del testo la sola disposizione  del comma  1 che  modifica  l'articolo  67, terzo comma sembra invece che possa entrare in vigore da subito Art.  48  Lodo arbitrale si applica  anche  ai giudizi  arbitrali  per i quali  non sia scaduto  il termine per  l'impugnazione  davanti  alla  Corte  d'appello  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.

Art, 54 Appello  Le disposizioni  di cui al comma  1,  lettere a), e), d) ed e) si applicano  ai giudizi  di appello  introdotti con ricorso depositato  o con citazione  di cui sia stata  richiesta  la  notificazione dal  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente  decreto.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1,  lettera  b)  che  apporta  all'articolo  360, primo  comma,  la   modificazione   col  seguente  testo:  «5)  per  omesso  esame  circa  un  fatto decisivo  per il giudizio che  è stato oggetto di discussione tra le parti.»), si applica alle  sentenze pubblicate   dal  trentesimo  giorno   successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  della   legge   di conversione  del presente decreto.

Cordiali  saluti.