Decreto Sviluppo
In G.U. nr. 147 del 26 giugno 2012 è stato pubblicato il D.L. nr. 83/2012 che contiene, fra l'altro, alcune norme (artt. 54, 55, 56) che modificano il libro II del Codice di procedura Civile.
Detti articoli riguardano il particolare la predisposizione di un filtro di inammissibilità nel giudizio di secondo grado incentrato sulla prognosi di una "non ragionevole fondatezza" che deve investire sia l'appello principale, che quello incidentale (nell'eventualità che venga proposto).
Sono poi previste modificazioni che riguardano le domande dì indennizzo con la Legge Finto, con la individuazione del "termine ragionevole" di durata del processo civile (tre anni per il l° grado, due per quello di II grado, uno per il giudizio di legittimità).
Mi sembra utile poi, salvo più approfondito esame, segnalarvi anche i diversi tempi di entrata in vigore delle nuove disposizioni che ci interessano:
Art. 33 Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale: le nuove disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.
Dalla non agevole lettura del testo la sola disposizione del comma 1 che modifica l'articolo 67, terzo comma sembra invece che possa entrare in vigore da subito Art. 48 Lodo arbitrale si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art, 54 Appello Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), e), d) ed e) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 1, lettera b) che apporta all'articolo 360, primo comma, la modificazione col seguente testo: «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.»), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Cordiali saluti.