Circ. 138-2012 – Tariffe professionali.

Ultimamente  sono  state  inviate  ai  Colleghi  da  parte  di  terze  persone  richieste  di

preventivi per la difesa e da Enti offerte di collaborazione e di assistenza professionale.

In  relazione  alle  proposte  ivi  contenute  il  Consiglio  dell'Ordine   ritiene  opportuno
ribadire   che  la  normativa  attualmente   in  vigore  ha  eliminato   ogni  riferimento   alle   tariffe
professionali    (nonché   ovviamente   ai   limiti    minimi    e   massimi)    rimettendo    alla    libera
contrattazione tra le parti la determinazione del  compenso.

Si ricorda peraltro che il nostro Codice Deontologico Forense considera violazione
deontologica  sia da  un  lato  la richiesta  di  compensi  eccessivi  e  sproporzionati  in  relazione  ali'
attività  svolta,  sia  dall'altro  l'accettazione  di  compensi  che  per  la  loro  modestia  sviliscono  la
professione forense.

Pertanto  si  sottolinea  che  pone  in  essere  un  comportamento  deontologicamente
rilevante  l'Avvocato  che  concluda  con  il  Cliente  un  accordo  con  il  quale  accetta  a  compenso
una  somma  che in riferimento  alle  prestazioni  professionali  svolte violi  il principio  che tutela la
dignità  ed il decoro dell'Avvocatura.

Con i migliori saluti.