Mese: Febbraio 2013
Circ. 41 – 2013 – Nuova Legge Professionale: incompatibilità.
L'entrata in vigore della norma sulle cause di incompatibilità (art. 18) ci impone di ricordare a tutti gli Iscritti che la professione di Avvocato è incompatibile
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l'esercizio dell'attività di Notaio,
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crediti di impresa,
c) con "la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di Società di persone aventi quali finalità l'esercizio di impresa commerciale, in qualunque forma costituita, nonché con la qualità di Amministratore Unico o Consigliere Delegato di Società di capitali in forma cooperativa, nonché con la qualifica di Presidente del CDA con poteri individuali di gestione".
Sono previste delle eccezioni qualora l'oggetto dell'attività della Società sia limitato alla esclusiva amministrazione di beni personali e familiari, nonché per gli Enti e consorzi pubblici e per le Società a capitale interamente pubblico,
d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Tutte queste cause di incompatibilità sono entrate in vigore dal 02.02.2013.
In relazione al problema di recente sorto sulla compatibilita o meno fra l'attività di Avvocato e quella di Amministratore di Condominio, si conferma che l'esercizio della professione è incompatibile con l'attività di Amministratore di Condominio, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo svolta necessariamente in modo continuativo professionale.
Un tanto è confermato dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senza albo.
Con i migliori saluti.
Circ. 40 – 2013 – AVVISO URGENTE – Sospensione servizio sportello assistenza informatica per il giorno 22/02/2013
AI SIGNORI AVVOCATI E
PRATICANTI AVVOCATI
Si comunica che solo per la giornata di venerdì 22 febbraio p.v. la commissione informatica non potrà erogare il servizio di assistenza presso il Laboratorio informatico del Tribunale.
D’ordine del Consigliere Delegato
Avvocato Stefano Corsini
Circ. 39 – 2013 “Interruzione accesso sistemi registri civili SICI”
Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
di Pordenone
Ci viene comunicato che OGGI MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2013, per permettere lo svolgimento di attività straordinaria sugli applicativi del civile, gli stessi NON saranno disponibili a partire dalle ore 16:00; pertanto il sistema Polisweb non sarà utilizzabile sino alle ore 16:00 di domani 20 febbraio 2013.
Si prega di uscire dagli applicativi prima dell’orario indicato.
Cordiali saluti.
F.to Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini
Circ. 38 – 2013 – Filtro in appello.
II Presidente del Consiglio dell’Ordine di Trieste, su delega dei Presidenti dei
Consigli degli Ordini del Distretto, ha avuto la scorsa settimana un incontro con i
Presidenti delle Sezioni Civili della Corte d’Appello nel corso del quale sono state
esaminate le problematiche afferenti l’entrata in vigore del c.d. “filtro in appello”, in
particolare dell’ari 483 bis c.p.c., che – come noto – prevede la declaratoria di
inammissibilità dell’appello laddove l’impugnazione non abbia una ragionevole
probabilità di essere accolta.
In tale occasione è stata rimarcata l’eccezionaiità della previsione di
inammissibilità, da dichiararsi solo laddove le prognosi sull’accoglimento del gravame
sia del tutto infausta, e questo al fine di evitare sia un’inaccettabile compromissione del
diritto di difesa, che un effetto perverso, rappresentato dal successivo moltiplicarsi di
ricorsi innanzi alla Suprema Corte avverso le decisioni di primo grado.
I Presidenti delle due Sezioni, convenendo, hanno assicurato particolare
attenzione nell’uso dello strumento, precisando che, allo stato, non è in previsione
l’istituzione di udienze “ad hoc”.
Ciò premesso, nel ricordare che la verifica di inammissibilità deve essere
compiuta d’ufficio, anche in assenza di eccezione di parte, appare necessario che
l’appellante in prima udienza chieda sempre, ove lo ritenga necessario, di poter
preliminarmente argomentare oralmente sul tema dell’inammissibilità – come del resto
previsto espressamente dalla normativa – prima di formulare le proprie richieste
istruttorie o meritali.
Si evidenzia pertanto l’esigenza che chi intende farsi sostituire alla prima
udienza si premuri di fornire adeguate istruzioni ai propri Sostituti.
Con i migliori saluti
Circ. 37 – 2013 – Questionario 2013 Comitato Pari Opportunità
Circ. 36 – 2013 – Convegno “Il filtro di inamissibilità in appello” del 08 marzo 2013
CONVEGNO 08.03.2013 ORE 15.00
“IL FILTRO DI INAMMISSIBILITA’ IN APPELLO”
sala convegni della Regione Friuli Venezia Giulia – Pordenone, Via Roma n.4
INTRODUZIONE
– Avv. Rosanna Rovere
Presidente della Camera Civile degli Avvocati di Pordenone
MODERA
– Dott. Francesco Pedoja
Presidente del Tribunale di Pordenone
RELATORI:
– PROF. AVV. CLAUDIO CONSOLO
Ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Padova
– PROF. AVV. GIORGIO COSTANTINO
Ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Roma Tre
INTERVENTI E DIBATTITO
Circ. 35 – 2013 – Professional Day – La giornata delle professioni – 19 febbraio 2013
La manifestazione si terrà il 19 febbraio p.v. con inizio alle ore 10.30; avrà una sede centrale a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione con collegamenti in diretta televisiva con le sedi, organizzate dai Consigli e Collegi Territoriali distribuiti su tutto il territorio nazionale e che a Pordenone si terrà nella Sede del CUP c/o Ordini Architetti PPC ed Ingegneri della Provincia di Pordenone in p.tta Ado Furlan, 2/8.
Circ. 34 – 2013 Convegno “Il nuovo Statuto dell’Avvocato – La nuova Legge Professionale” il 05 marzo 2013
MARTEDI’ 05 MARZO 2013
ALLE ORE 17:00
Presso Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia
Via Roma 2
Incontro di studio
“Il nuovo Statuto dell’Avvocato –
La nuova Legge Professionale”
Relatore:
avv. Andrea MASCHERIN
Segretario del Consiglio Nazionale Forense
La partecipazione atale incontro attribuisce ai partecipanti n. 3 CREDITI FORMATIVI, validi per l’area “deontologia, vita ed attività forense”.
PER PARTECIPARE: gli iscritti agli albi degli Avvocati di Pordenone, Udine e Tolmezzo devono iscriversi tramite i siti dei rispettivi Ordini
(www.ordineavvocatipordenone.it, www.avvocati.ud.it, www.ordineavvocatitolmezzo.it), con accesso all’area personale (tramite le credenziali già in loro possesso) sezione
“conferenze”. Tutti gli altri soggetti devono effettuare l’iscrizione tramite il sito www.ordineavvocatipordenone.it, sezione “formazione continua”, previa registrazione.
Circ. 33 – 2013 – Nuova Legge Professionale: Polizza assicurazione RCT e infortuni, conferimento incarico, compenso e parametri.
Nuova Legge Professionale
a) Polizza Assicurazione RCT e infortuni
b) Conferimento incarico e compenso
c) Parametri
a) All’art. 12 della Nuova Legge Professionale (Assicurazione per la responsabilità civile, Assicurazione contro gli infortuni) è previsto che l’adempimento a detti obblighi scatterà dopo che il Ministero della Giustizia avrà approvato il regolamento e la stipula delle convenzioni con le Compagnie Assicuratrici.
Nel frattempo per gli Avvocati, che hanno già stipulato polizza assicurativa, sussiste l’obbligo di informare il Cliente degli estremi della propria polizza assicurativa e contestualmente di darne comunicazione al Consiglio dell’Ordine.
Ricordiamo che tale obbligo è già in vigore dal 2 febbraio 2013.
Ricordiamo altresì che (giusto art. 12 e. 4) la mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
b) Per quanto attiene al compenso (art. 13 “Conferimento incarico e compenso”) rammentiamo che è in vigore (dal 2 febbraio 2013) la libera pattuizione dei compensi, nonché
– il dovere per l’Avvocato di informazione sulla complessività dell’incarico e sul livello di oneri ipotizzabili,
– l’obbligo di preventivo su richiesta,
– il divieto di concordare come compenso una quota del bene oggetto della prestazione (patto quota liti).
Per quanto riguarda il divieto di patto di quota, premesso che detto divieto è entrato in vigore dal 02.02.2013, sono nulli i patti sottoscritti ed in itinere che prevedono che il compenso consista “in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
Tali patti andranno rivisti alla luce delle nuove norme che ammettono comunque che il compenso possa avvenire in percentuale in relazione al valore dell’affare o a quanto si prevede possa giovarsene il Cliente.
In merito alla determinazione del compenso, si rileva che sono previste diverse modalità: a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singola fase o prestazione, o per l’intera attività, percentuale sul valore dell’affare, o su quanto si preveda possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Si ricorda inoltre che la pattuizione del compenso dovrà avvenire, di regola, per iscritto e al momento del conferimento dell’incarico, precisando che quando l’accordo sia stato raggiunto verbalmente e non si sia in grado di provarlo, si applicano i parametri adottati con regolamento ministeriale.
c) Per quanto riguarda i parametri, si ricorda che in attesa che il Ministero della Giustizia emani i nuovi parametri si applicheranno in via analogica quelli del D.M. 140/2012.
Con i migliori saluti.