Nuova Legge Professionale
a) Polizza Assicurazione RCT e infortuni
b) Conferimento incarico e compenso
c) Parametri
a) All’art. 12 della Nuova Legge Professionale (Assicurazione per la responsabilità civile, Assicurazione contro gli infortuni) è previsto che l’adempimento a detti obblighi scatterà dopo che il Ministero della Giustizia avrà approvato il regolamento e la stipula delle convenzioni con le Compagnie Assicuratrici.
Nel frattempo per gli Avvocati, che hanno già stipulato polizza assicurativa, sussiste l’obbligo di informare il Cliente degli estremi della propria polizza assicurativa e contestualmente di darne comunicazione al Consiglio dell’Ordine.
Ricordiamo che tale obbligo è già in vigore dal 2 febbraio 2013.
Ricordiamo altresì che (giusto art. 12 e. 4) la mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
b) Per quanto attiene al compenso (art. 13 “Conferimento incarico e compenso”) rammentiamo che è in vigore (dal 2 febbraio 2013) la libera pattuizione dei compensi, nonché
– il dovere per l’Avvocato di informazione sulla complessività dell’incarico e sul livello di oneri ipotizzabili,
– l’obbligo di preventivo su richiesta,
– il divieto di concordare come compenso una quota del bene oggetto della prestazione (patto quota liti).
Per quanto riguarda il divieto di patto di quota, premesso che detto divieto è entrato in vigore dal 02.02.2013, sono nulli i patti sottoscritti ed in itinere che prevedono che il compenso consista “in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
Tali patti andranno rivisti alla luce delle nuove norme che ammettono comunque che il compenso possa avvenire in percentuale in relazione al valore dell’affare o a quanto si prevede possa giovarsene il Cliente.
In merito alla determinazione del compenso, si rileva che sono previste diverse modalità: a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singola fase o prestazione, o per l’intera attività, percentuale sul valore dell’affare, o su quanto si preveda possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Si ricorda inoltre che la pattuizione del compenso dovrà avvenire, di regola, per iscritto e al momento del conferimento dell’incarico, precisando che quando l’accordo sia stato raggiunto verbalmente e non si sia in grado di provarlo, si applicano i parametri adottati con regolamento ministeriale.
c) Per quanto riguarda i parametri, si ricorda che in attesa che il Ministero della Giustizia emani i nuovi parametri si applicheranno in via analogica quelli del D.M. 140/2012.
Con i migliori saluti.