L'entrata in vigore della norma sulle cause di incompatibilità (art. 18) ci impone di ricordare a tutti gli Iscritti che la professione di Avvocato è incompatibile
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l'esercizio dell'attività di Notaio,
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crediti di impresa,
c) con "la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di Società di persone aventi quali finalità l'esercizio di impresa commerciale, in qualunque forma costituita, nonché con la qualità di Amministratore Unico o Consigliere Delegato di Società di capitali in forma cooperativa, nonché con la qualifica di Presidente del CDA con poteri individuali di gestione".
Sono previste delle eccezioni qualora l'oggetto dell'attività della Società sia limitato alla esclusiva amministrazione di beni personali e familiari, nonché per gli Enti e consorzi pubblici e per le Società a capitale interamente pubblico,
d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Tutte queste cause di incompatibilità sono entrate in vigore dal 02.02.2013.
In relazione al problema di recente sorto sulla compatibilita o meno fra l'attività di Avvocato e quella di Amministratore di Condominio, si conferma che l'esercizio della professione è incompatibile con l'attività di Amministratore di Condominio, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo svolta necessariamente in modo continuativo professionale.
Un tanto è confermato dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senza albo.
Con i migliori saluti.