Circ. 113 – 2013 Comunicazione di variazione indirizzo PEC alla Commissione Tributaria

Si fa presente che l'obbligo per gli iscritti di comunicare la propria PEC all'Ordine di
appartenenza e per quest'ultimo di trasmetterla al Ministero per l'inserimento nel ReglndE, è
riferito esclusivamente al processo civile.

Nell'ambito  del  processo  tributario,  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministero
dell'Economia  e delle Finanze del 26 aprile 2012  – Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito
del processo tributario,  della  PEC, per  le  comunicazioni di cui  all'articolo  16,  comma  1-bis,
del  decreto  legislativo  n.  546  del  31  dicembre  1992)  –  è  l'avvocato  stesso  che  deve
effettuare  la comunicazione di variazione dell'indirizzo di PEC (si veda in particolare l'art. 6
del Decreto che prevede debba essere presentata una dichiarazione il cui effetto decorre  dal
decimo giorno successivo alla comunicazione con la possibilità  di indicare i ricorsi o gli atti
interessati dalla variazione).

Il Decreto è consultabile al seguente indirizzo: http://Qazzette. comune, lesi, an.it/2012/102/3.  htm

Cordiali saluti.