appartenenza e per quest'ultimo di trasmetterla al Ministero per l'inserimento nel ReglndE, è
riferito esclusivamente al processo civile.
Nell'ambito del processo tributario, ai sensi del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012 – Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito
del processo tributario, della PEC, per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis,
del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992) – è l'avvocato stesso che deve
effettuare la comunicazione di variazione dell'indirizzo di PEC (si veda in particolare l'art. 6
del Decreto che prevede debba essere presentata una dichiarazione il cui effetto decorre dal
decimo giorno successivo alla comunicazione con la possibilità di indicare i ricorsi o gli atti
interessati dalla variazione).
Il Decreto è consultabile al seguente indirizzo: http://Qazzette. comune, lesi, an.it/2012/102/3. htm
Cordiali saluti.