Circ. 114 – 2013 – D.L. 21.06.2013 n. 69

Pordenone, 28 giugno 2013

Ai Signori Avvocati
Ai Signori Praticanti Avvocati
Loro Sedi

D.L.  21.06.2013 nr. 69

E'  entrato  in  vigore  il  22  giugno  u.s. il D.L.  21.06.2013  nr.  69  sulle  "Misure  per
l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile".
Il testo potrà essere da Voi  letto cliccando sul link "comunicazioni del consiglio"  sulla
home page del sito www.ordineavvocatipordenone.it.

Sulle  nuove  norme  l'Unione  Triveneta  dei  Consigli  degli  Ordini  degli  Avvocati  ha
predisposto  un primo  studio  individuando  alcuni emendamenti  (per visualizzare il testo cliccare
come sopra indicato) migliorativi e sollecitando  l'inserimento  nella Legge di conversione dell'ari.
62  bis  "Istituzione  Camera  Arbitrale  dell'Avvocatura"  e  dell'art.  84  bis  "Procedura  di
negoziazione assistita  da un Avvocato".

In  attesa  che  il decreto  venga  convcrtito  in  legge, e  quindi  di  conoscere  le eventuali
modifiche che verranno apportate allo stesso, si ricorda che:

–  le modifiche  relative  agli arti  70 (intervento  del  Pubblico  Ministero  nelle  cause  davanti alla
Corte di Cassazione), 380 bis (procedimento  per la decisione sulla inammissibilità  del ricorso) e
390 (rinuncia)  c.p.c.
– la norma che  individua nei Tribunali  di Milano,  Roma e Napoli  il Foro delle  Società con sede
all'estero (art. 80 del D.L.)
– le norme che reintroducono la Mediazione obbligatoria (art. 79 del D.L.)
potranno essere applicate ai giudizi instaurati a decorrere dal 30° giorno successivo a quello di
entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.

Le  modifiche  all'art.  118  "Disposizioni  di  attuazione"  (motivazione  della  sentenza),
all'art.  185 bis (proposta di conciliazione  del Giudice),  all'art. 420 (udienza di discussione  della
causa),  all'art.  791  bis  (divisione  a  domanda  congiunta)  c.p.c.  sono  invece  già  entrate  in
vigore  il  22 giugno 2013.

Le modifiche  relative agli artt. 645 (opposizione a decreto  ingiuntivo) e 648 (esecuzione
provvisoria in pendenza di opposizione) c.p.c. si applicheranno  invece ai procedimenti instaurati
(a norma dell'art. 643 ultimo comma c.p.c.) successivamente all'entrata in vigore del decreto.

Cordiali saluti.