Si trasmette, per opportuna conoscenza, l’allegato alla Circolare n. 8-C2014 del Consiglio Nazionale Forense.
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier
OGGETTO: Deposito di copie degli atti processuali.
L’art. 5, comma 2, dell’ Allegato 2 (Norme di attuazione) al Codice del processo amministrativo
disciplina le produzioni delle parti in giudizio, stabilendo che gli atti e la connessa documentazione
devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre
parti costituite. Tuttavia, la mancata produzione di copie nel numero suindicato non è sanzionata
con l’irricevibilità degli atti, ma comporta soltanto l’impossibilità per il giudice di tenerne conto
prima che la parte abbia provveduto all’integrazione del numero di copie richieste.
Pertanto, al fine di razionalizzare le produzioni cartacee presso le Segreterie nonché di ottenere
un ragionevole contenimento dei consumi, a decorrere dal 12 maggio p.v., per i ricorsi non
accompagnati da istanza cautelare, sia in primo grado che in appello, può ritenersi sufficiente il
deposito di due copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all’originale.
In seguito, ciascuna parte provvederà a integrare le proprie produzioni, depositando le copie
residue dopo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione della causa (che
conterrà apposita richiesta di integrazione del deposito), e comunque non oltre l’ultimo dei termini
previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a.
Resta fermo, ovviamente, l’obbligo di immediato deposito di copia informatica degli atti
unitamente all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a.
L’art. 5, comma 2, dell’ Allegato 2 (Norme di attuazione) al Codice del processo amministrativo
disciplina le produzioni delle parti in giudizio, stabilendo che gli atti e la connessa documentazione
devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre
parti costituite. Tuttavia, la mancata produzione di copie nel numero suindicato non è sanzionata
con l’irricevibilità degli atti, ma comporta soltanto l’impossibilità per il giudice di tenerne conto
prima che la parte abbia provveduto all’integrazione del numero di copie richieste.
Pertanto, al fine di razionalizzare le produzioni cartacee presso le Segreterie nonché di ottenere
un ragionevole contenimento dei consumi, a decorrere dal 12 maggio p.v., per i ricorsi non
accompagnati da istanza cautelare, sia in primo grado che in appello, può ritenersi sufficiente il
deposito di due copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all’originale.
In seguito, ciascuna parte provvederà a integrare le proprie produzioni, depositando le copie
residue dopo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione della causa (che
conterrà apposita richiesta di integrazione del deposito), e comunque non oltre l’ultimo dei termini
previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a.
Resta fermo, ovviamente, l’obbligo di immediato deposito di copia informatica degli atti
unitamente all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a.