Si comunica che la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella seduta del
10 giugno u.s. in sede legislativa, ha approvato la proposta di legge n. 2344 (Ermini, Ferranti)
“Introduzione dell’articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie
per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli
irreperibili”.Di seguito il testo:ARI. 1
INel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:
“ART. 15-bis.- (Norme transitorie). 1.Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai
procedimenti in corso alla data in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi
procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2.In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato
emesso il decreto di irreperibilità”.
10 giugno u.s. in sede legislativa, ha approvato la proposta di legge n. 2344 (Ermini, Ferranti)
“Introduzione dell’articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie
per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli
irreperibili”.Di seguito il testo:ARI. 1
INel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:
“ART. 15-bis.- (Norme transitorie). 1.Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai
procedimenti in corso alla data in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi
procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2.In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato
emesso il decreto di irreperibilità”.
ART. 2
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti.