Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
premesso
che il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Trieste ai sensi dell’art.
6 Regolamento 1/2014 del CNF ha fissato la data del 7 luglio 2014 per l’elezione dei 20
Consiglieri (5 dei quali per l’Ordine di Pordenone) del Consiglio Distrettuale di Disciplina
Forense del Distretto della Corte d’Appello di Trieste,
comunica
che gli Avvocati, iscritti all’albo tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, che intendono candidarsi
devono, a pena di irricevibilità, presentare la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta,
depositata entro le ore 14 del giorno venerdì 20 giugno 2014, presso la Segreteria del Consiglio
dell’Ordine che apporrà sulla dichiarazione la data e l’ora di ricevimento.
Ricorda
che ai sensi dell’art. 3 del regolamento 31.01.2014 nr. 1 del Consiglio Nazionale Forense, la carica di
Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine o di
Consigliere del Consiglio nazionale forense,
che non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati
componenti della commissione per l’esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell’incarico ricoperto,
che l’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle
cariche entro trenta giorni dalla proclamazione,
che nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza,
che la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può essere disposta dal
Consiglio nazionale forense nell’esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all’art. 63 della legge
31.12.2012, n. 247,
che ai sensi dell’art. 14 del regolamento 31.01.2014 nr. 1 del Consiglio Nazionale Forense le
elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina, che si insedieranno a far tempo dal 1°
gennaio 2015 si svolgeranno secondo le norme del regolamento stesso, non operando fino a tale
data le eventuali incompatibilità di cui all’art. 3 c.o 1,
che resta ferma l’applicazione dell’art. 3 c. 3, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’insediamento dei
Consigli distrettuali di disciplina e della proroga sino a nuove elezioni dei Consigli dell’Ordine in
carica al 31.12.2014, vengano ricoperte sia la carica di Consigliere dell’Ordine che quella di
Consigliere del Consiglio distrettuale di disciplina, nel qual caso l’opzione dovrà essere esercitata
entro il 31.01.2015, con la precisazione che, in ipotesi di mancato esercizio, si intenderà
rinunziato l’ufficio assunto in precedenza.
Precisa
che ai sensi dell’ art. 4 comma 5 dei regolamento 31.01.2014 n. 1 del Consiglio Nazionale Forense si
possono candidare gli Avvocati che:
a) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quelle dell’avvertimento
b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una
sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento
c) non abbiano subito, nei cinque anni precedenti, condanne anche non definitive per reati non
colposi
d) non siano sottoposti ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelare o interdittive, non
abbiano riportato condanne anche non definitive per reati di cui all’art. 51 c. 3bis c.p.p. e per
quelli previsti dagli artt. 372,373,374,374 bis, 377,377 bis ,380 e 381 CP
e) abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati di almeno 5 anni. La
candidatura deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità ,dall’autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti di eleggibilità ed all’assenza di cause ostative di cui all’art. 4 comma 5 dei
regolamento n. 1/2014 del CNF.
Pordenone, 26 maggio 2014
premesso
che il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Trieste ai sensi dell’art.
6 Regolamento 1/2014 del CNF ha fissato la data del 7 luglio 2014 per l’elezione dei 20
Consiglieri (5 dei quali per l’Ordine di Pordenone) del Consiglio Distrettuale di Disciplina
Forense del Distretto della Corte d’Appello di Trieste,
comunica
che gli Avvocati, iscritti all’albo tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, che intendono candidarsi
devono, a pena di irricevibilità, presentare la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta,
depositata entro le ore 14 del giorno venerdì 20 giugno 2014, presso la Segreteria del Consiglio
dell’Ordine che apporrà sulla dichiarazione la data e l’ora di ricevimento.
Ricorda
che ai sensi dell’art. 3 del regolamento 31.01.2014 nr. 1 del Consiglio Nazionale Forense, la carica di
Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine o di
Consigliere del Consiglio nazionale forense,
che non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati
componenti della commissione per l’esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell’incarico ricoperto,
che l’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle
cariche entro trenta giorni dalla proclamazione,
che nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza,
che la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può essere disposta dal
Consiglio nazionale forense nell’esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all’art. 63 della legge
31.12.2012, n. 247,
che ai sensi dell’art. 14 del regolamento 31.01.2014 nr. 1 del Consiglio Nazionale Forense le
elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina, che si insedieranno a far tempo dal 1°
gennaio 2015 si svolgeranno secondo le norme del regolamento stesso, non operando fino a tale
data le eventuali incompatibilità di cui all’art. 3 c.o 1,
che resta ferma l’applicazione dell’art. 3 c. 3, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’insediamento dei
Consigli distrettuali di disciplina e della proroga sino a nuove elezioni dei Consigli dell’Ordine in
carica al 31.12.2014, vengano ricoperte sia la carica di Consigliere dell’Ordine che quella di
Consigliere del Consiglio distrettuale di disciplina, nel qual caso l’opzione dovrà essere esercitata
entro il 31.01.2015, con la precisazione che, in ipotesi di mancato esercizio, si intenderà
rinunziato l’ufficio assunto in precedenza.
Precisa
che ai sensi dell’ art. 4 comma 5 dei regolamento 31.01.2014 n. 1 del Consiglio Nazionale Forense si
possono candidare gli Avvocati che:
a) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quelle dell’avvertimento
b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una
sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento
c) non abbiano subito, nei cinque anni precedenti, condanne anche non definitive per reati non
colposi
d) non siano sottoposti ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelare o interdittive, non
abbiano riportato condanne anche non definitive per reati di cui all’art. 51 c. 3bis c.p.p. e per
quelli previsti dagli artt. 372,373,374,374 bis, 377,377 bis ,380 e 381 CP
e) abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati di almeno 5 anni. La
candidatura deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità ,dall’autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti di eleggibilità ed all’assenza di cause ostative di cui all’art. 4 comma 5 dei
regolamento n. 1/2014 del CNF.
Pordenone, 26 maggio 2014