Si comunica che il D.L. 90/2014, all’art 53 qui di seguito riprodotto, prevede l’aumento dei contributi unificati.
Art. 53
(Norma di copertura finanziaria)
1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro
per l’anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015,
di cui 3 milioni di euro per l’armo 2014 e 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 46, comma 1,
lettera d), 15 milioni di euro per l’anno 2014 e 42,53 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 52,
comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate
derivanti dall’aumento del contributo unificato di cui all’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
b) all’articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
c) all’articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;
d) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;
e) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
f) all’articolo 13; comma 1, alla lettera f) le parole: «euro
1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g) all’articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro
1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h) all’articolo 13, il comma 2 e’ sostituito dal. seguente: «2. Per
i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e’ pari a
euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e’
ridotto della meta’. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro 43. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’
pari a euro 168.»;
i) all’articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 851».
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito
al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con
proprio decreto, all’aumento del contributo unificato di cui al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria
delle minori entrate risultanti dall’attivita’ di monitoraggio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Pertanto, dalla data odierna gli importi dei contributi unificati sono i seguenti:
37 € diventa 43;
85 € diventa 98;
206 € diventa 237;
450 € diventa 518;
660 € diventa 759;
1.056 € diventa 1.214;
1.466 € diventa 1.686.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier