POTERE DI AUTENTICA DEL DIFENSORE EX ART. 52 Decreto “Orlando”
Con il recente Decreto 90/2014 (cd. “Decreto Orlando”) è stato previsto il potere di autentica dell’avvocato per i documenti e provvedimenti presenti all’interno del fascicolo informatico. In ordine a tale facoltà l’art. 52 di predetto decreto ha aggiunto all’art. 16 bis del D.L. 179/2012 il comma 9 bis che testualmente prevede: “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.”.
Si ricorda che l’attestazione di conformità eseguita dall’avvocato è esente dal pagamento dei diritti di copia.
Ciò premesso, sotto il profilo esecutivo si precisano le modalità che devono essere seguite. L’avvocato si collega, tramite la Consolle Avvocato o altro applicativo, ai registri di cancelleria e scarica (effettuando il download) l’atto (il ricorso, l’istanza, il decreto, ecc.) e/o il provvedimento, così come visualizzato nel sistema registro di cancelleria.
QUALORA INTENDA TRARNE COPIA INFORMATICA (In caso di notifica in proprio a mezzo PEC), l’avvocato redige, su file separato, sottoscritto digitalmente, la seguente attestazione: “l’avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, che la presente copia informatica di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell’atto), nel procedimento RG. N. / PROVVEDIMENTO N. (descrizione Provvedimento, indicando, se possibile, il numero di cronologico e di repertorio, ove presente, nel registro di cancelleria), estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all’originale depositato nello stesso“.
QUALORA INTENDA TRARNE COPIA CARTACEA (In caso di: depositi, notifica mediante ufficiale giudiziario, notifica in proprio cartacea, ecc.), l’avvocato stampa il file dell’atto di parte e del
provvedimento e annota in calce agli stessi: “l’avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di
difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16
bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, che la presente copia cartacea di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell’atto), nel procedimento RG. N. / PROVVEDIMENTO N. (descrizione Provvedimento, indicando, se possibile, il numero di cronologico e di repertorio, ove presente, nel registro di cancelleria), estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all’originale depositato nello stesso“.
Cordiali saluti.
Avv. Stefano Corsini