Circ. 166/2014 – Pubblicazione in G.U. del 16.10.2014 del “Codice Deontologico Forense”

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014  n. 241 il “Codice Deontologico Forense” che entrerà in vigore il 15 dicembre 2014.
Il testo del provvedimento è pubblicato nella sezione “news” del sito dell’Ordine.
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 161/2014 – Copie cartacee per i Magistrati e deposito telematico facoltativo della comparsa di costituzione e risposta

Egregi Colleghi,
l’art. 44 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, recante “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali“, modificando quanto già previsto dall’art. 16-bis del D.L. 179/2012[1], è intervenuto sui tempi di entrata in vigore del processo civile telematico ed ha  previsto che, a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali e di documenti avvenga esclusivamente con modalità telematiche (salve le ipotesi di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 16-bis), escluso per la costituzione in giudizio:
a)      nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale da parte dei difensori delle parti e  da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria;
b)      nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione;
c)       nelle procedure concorsuali esclusivamente con riguardo al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario;
d)      nel  procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione.
Il deposito – se il controllo ex post del Cancelliere dà esito positivo – si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (ovvero la seconda delle quattro PEC che normalmente si ricevono dopo l’invio della busta telematica).
E’ pertanto previsto che il deposito telematico degli atti diversi da quelli introduttivi e di costituzione in giudizio per i processi di competenza del tribunale ordinario:
a)      è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 (art. 16-bis comma 4, D.L. 179/2012) per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione «iniziati» a partire da tale data;
b)      è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014 (art. 16-bis comma 4, D.L. 179/2012) per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione già pendenti al 30 giugno 2014;
c)       per i procedimenti di cui alla lett. b, tuttavia, il deposito telematico di atti e documenti è comunque possibile (quindi facoltativo) «e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità»;
d)      resta confermata l’obbligatorietà al 30 giugno 2014 per il procedimento per decreto ingiuntivo. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito dei ricorsi per D.I. con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.
In buona sostanza tra gli atti che l’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 impone di depositare esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi e di costituzione del giudizio visto che gli unici atti per cui è obbligatorio l’invio telematico sono quelli cd. endoprocedimentali.
Tuttavia si ricorda che il Tribunale di Pordenone è stato autorizzato dal Ministero di Giustizia con Decreto del Responsabile della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.) ex art. 35, comma 1, D.M. n. 44/2011 ad accettare i depositi aventi valore legale anche delle comparse di costituzione e risposta[2].
Ciò premesso e considerato, il deposito telematico (facoltativo) dell’atto di comparsa di costituzione e risposta presso il Tribunale di Pordenone è da ritenersi valido a tutti gli effetti di legge e non deve essere seguito dal deposito cartaceo.
Infine, per quanto riguarda la produzione cartacea di atti e documenti già depositati telematicamente, tale modalità rientra nell’ambito della discrezionalità di ciascun avvocato. Ad ogni modo si ricorda che, ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 16-bis D.L. 179/2012[3], il Giudice può ordinare il deposito cartaceo in caso di particolari esigenze o necessità.
Cordiali saluti.
Il Consigliere delegato
Avv. Stefano Corsini
Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone
tel 0434/26380 fax 0434/240715




[1]

 «D.L. 179/2012 Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). — 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.
5. ………………… omissis ………………
6. …………………omissis……………….
7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
9 bis. Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed  attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il  duplicato informatico di un documento  informatico  deve  essere  prodotto  mediante  processi  e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine.  Le disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano  agli  atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali  che  autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice
[2] (Ved. Allegato – consultabile anche dal sito ministeriale http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp e ved. Nota 1, comma 5)
[3] Ved. Nota 1.

Circ. 158/2014 – Modifica normativa sulle convenzioni di lavoro di pubblica utilità

Si allega copia della comunicazione del dott. Francesco Pedoja a seguito dell’entrata in vigore della Legge 67/2014 relativa alle convenzioni di lavoro di pubblicità utilità.

Pertanto tutte le convenzioni già stipulate da Comuni e altri Enti, e pubblicate nel sito dell’Ordine, devono intendersi integrate dalla comunicazione suddetta.

Circ. 160/2014 – pignoramento dei beni della comunione legale dei beni da parte dei creditori particolari di uno dei coniugi

Si trasmette la comunicazione a firma del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari dott. Francesco Petrucco Toffolo relativa al pignoramento dei beni della comunione legale dei beni da parte dei creditori particolari di uno dei coniugi.
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 159/2014 – Convegno “Il nuovo codice deontologico forense – In attuazione della legge 247/2012” del 15/10 a Pordenone

L’incontro di studio si svolgerà nell’Aula De Nicola presso il Tribunale
di  Pordenone  in  P.le  Giustiniano,  7,  alle  ore  15:30  del  giorno
mercoledì 15 ottobre 2014.

Relatore
Avv. Andrea Mascherin
Segretario del Consiglio Nazionale Forense

Per informazioni
segreteria@ordineavvocatipordenone.it

IL NUOVO CODICE
DEONTOLOGICO FORENSE
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 247/2012

Circ. 157/2014 – D.M. 139/2014 – Mediazione

E’  entrato  in  vigore  il  24  settembre  u.s.  il  D.M.  139/2014  del  04.08.2014  sulla
Mediazione,  nel  quale  sono  contenute  disposizioni  di  rilevante  importanza  per  gli  Avvocati            
(è  possibile  scaricare  il  decreto  copiando  il  link
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2014-09-23&atto.codiceRedazionale=14G00150&elenco30giorni=true).
  Tra le più significative novità v’è quella di cui all’art. 6 “Integrazioni”, che si riporta:
Art. 6 – Integrazioni
1) Dopo l’articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, e’ inserito il seguente:
«Articolo 14-bis (Incompatibilità e conflitti di interesse).
1) Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure
di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste
una  carica  a  qualsiasi  titolo,  il  divieto  si  estende  ai  professionisti  soci,  associati  ovvero  che
esercitino la professione negli stessi locali.
2) Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi
due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata
assistita  negli  ultimi  due  anni  da  professionista  di  lui  socio  o  con  lui  associato ovvero che  ha
esercitato  la  professione  negli  stessi  locali;  in  ogni  caso  costituisce  condizione  ostativa
all’assunzione  dell’incarico  di  mediatore  la  ricorrenza  di  una  delle  ipotesi  di  cui  all’art.  815  primo
comma numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
3) Chi ha svolto l’incarico  di  mediatore  non può  intrattenere  rapporti professionali con una delle
parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali».
  Si ricorda, a tal proposito. l’art. 55 bis del Codice Deontologico che qui di seguito si
riporta:
Art. 55 bis – Mediazione (1)
L’Avvocato  che  svolga  la  funzione  di  mediatore  deve  rispettare  gli  obblighi  dettati  dalla
normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei [imiti
in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’Avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle
parti;
b)  quando  una  delle  parti  sia  assistita  o  sia  stata  assistita  negli  ultimi  due  anni  da
professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In  ogni  caso  costituisce  condizione  ostativa  all’assunzione  dell’incarico  di  mediatore  la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali
con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. 
Il  divieto  si  estende  ai  professionisti  soci,  associati  ovvero  che  esercitino  negli  stessi
locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi
titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
  Con i migliori saluti.