Circ. 13/2015 -Convegno sulla Consolle Avvocato. Inoltro domande

Egregi Colleghi,

sono stati organizzati per LUNEDI’ 23 FEBBRAIO e LUNEDI’ 9 MARZO p.v. due convegni sulla Consolle Avvocato.
La sede prescelta è l’aula “T. Degan” della Biblioteca comunale in Piazza XX Settembre con il seguente orario 15:00 – 17:30.
Possono partecipare gli avvocati, i praticanti abilitati al patrocinio e le segretarie munite di delega dell’avvocato.
L’oggetto di ciascun appuntamento, identici tra loro, consiste nella illustrazione delle funzionalità principali della Consolle Avvocato. Nel corso del convegno, poi, sarà dato ampio spazio alle domande dei partecipanti a cui risponderanno i membri della Commissione Informatica dell’Ordine.
E’ possibilie inoltrare delle domande o dei questiti alla Commissione Informatica entro 5 giorni dalla data di ciascun convegno all’indirizzo sportelloinformaticopn@gmail.com .
Il giorno del convegno verranno illustrate le risposte.
Ogni evento dà diritto a 3 crediti formativi nell’area “Deontologia”.
Per ogni informazione, potete contattare la Commissione Informatica agli indirizzi sportelloinformaticopn@gmail.com oppure informatica@ordineavvocatipordenone.it.
In allegato le locandine degli eventi.
Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini

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locandina_convegno_23022015

locandina_convegno_09032015

Circ. 12/2015 – Chiarimenti sulla funzione “Atto Richiesta Visibilità” tramite Consolle Avvocato

Egregi Colleghi,

in riferimento all’oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti utili ai fini della consultazione dei fascicoli per le parti non ancora costituite.
Gli avvocati delle parti non costituite – e quindi non ancora registrate nei registri da verificare –  possono inoltrare alla Cancelleria del Tribunale un’apposita istanza con cui richiedono di essere abilitati alla consultazione da remoto del fascicolo (soprattutto nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche per costituirsi a seguito di citazione). Detta istanza potrà essere nominata “Richiesta_di_visibilità_fascicolo_R.G. ……….” oppure, qualora non si conosca il numero di R.G., “Richiesta_di_visibilità_fascicolo_Tizio-Caio
La richiesta, in forma libera, dovrà necessariamente contenere:
–        Il riferimento del fascicolo di cui si richiede l’accesso (se si conosce il n° di R.G. lo si inserisce, altrimenti bisogna fornire tutte le informazioni utili per l’individuazione del fascicolo desiderato);
–        Il codice fiscale della parte che ha concesso la delega;
–        I dati del delegato (coincidente con il mittente del deposito).
Al momento del deposito il mittente dovrà associare l’istanza di consultazione del fascicolo (Atto principale) e, come allegato (Procura alle liti), la delega firmata e scansionata concessa dal cliente per la presa visione del fascicolo. E’ opportuno scansionare ed allegare anche l’atto di citazione o altro atto introduttivo per agevolare la Cancelleria nell’individuazione del fascicolo cui si vuole accedere.
Si ribadiscono, per il resto, le istruzioni fornite con la precedente Circolare n° 151/2014 e di seguito riportate.
Per il deposito valgono le regole del processo telematico, ovvero l’atto principale (istanza) deve essere in formato pdf testuale mentre l’allegato (procura) deve essere in formato pdf immagine.
L’autorizzazione all’accesso al fascicolo informatico sarà limitata nella durata e nella fase in cui si è autorizzati a consultare i fascicoli; si avranno le stesse possibilità di operare che hanno gli avvocati costituiti normalmente e quindi autorizzati alla consultazione.
La cancelleria comunicherà successivamente l’esito con l’indicazione del numero dei giorni (solari, fino alle 23:59) in cui è possibile consultare il fascicolo.
L’autorizzazione all’accesso può anche essere negata. In caso di diniego, la motivazione sarà del seguente tenore: “Non è stata allegata la documentazione necessaria per concedere l’accesso al fascicolo“.
E’ possibile reiterare la richiesta di visibilità.
Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini

Circ. 10/2015 – Tabella compensi esecuzioni immobiliari

Cari Colleghi,
si trasmette in allegato tabella di liquidazione compensi dei procedimenti esecutivi immobiliari da applicare alle  note spese legali  che dovranno essere depositate nella fase della distribuzione della somma ricavata nel procedimento esecutivo.
La tabella, redatta applicando i valori medi del DM 55/2014,  mi è stata inviata dal Giudice dell’Esecuzione dott. Francesco Petrucco Toffolo.
I compensi indicati nella tabella  possono essere  aumentati del 20%,  motivando le difficoltà del procedimento esecutivo intrapreso.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita si porgono cordiali saluti.
Il Tesoriere
F.to Avv. Fausto Tomasello

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tabelle

Circ. 9/2015 – Integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria Annuale del 28.01.2015

Facendo seguito alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Ordine Forense di
Pordenone, inviata via PEC in data 30/12/2014, con all’ ordine del giorno le “Elezioni Componenti del
Consiglio dell’Ordine di Pordenone per il quadriennio 2015/2018″, si comunica la seguente integrazione
degli argomenti all’

ORDINE DEL GIORNO

1) relazione morale e finanziaria;
 2) approvazione rendiconto finanziario 2014 e previsionale 2015.

Si coglie l’occasione per ricordare che l’Assemblea avrà luogo alle ore 11.00 di MERCOLEDI’ 28 GENNAIO

2015 presso l’Aula d’Udienza “E. De Nicola” al piano terra del Palazzo di Giustizia.

Alle ore 12.00 avranno inizio le operazioni elettorali con il seguente calendario:

a) 28 gennaio 2015 dalle ore 12.00 alle ore 17.00
b) 29 gennaio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
c) 30 gennaio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

 Con i più cordiali saluti.

Circ.8/2015 – Notifiche atti penali per via telematica

 
Si ricorda che  dal 15/12/2014  le notifiche ai difensori vengono effettuate solo per via telematica all’indirizzo di posta certificata indicata all’Ordine degli Avvocati  e che, ex lege, le medesime sono perfezionate con l’inoltro e l’attestazione di ricezione , indipendentemente dal fatto che siano effettivamente state visionate, costituendo onere a carico dell’Avvocato aprire la casella di posta e svuotarla.
 
Si precisa che fino al 28/2/15, limitatamente a notifiche relative a provvedimenti inerenti misure cautelari personali, la cancelleria provvederà a contattare telefonicamente il difensore.
 
Con l’occasione  si rammenta l’obbligo per i difensori d’ufficio di essere reperibili e disponibili anche per le 24-48-96 h successive alla comunicazione dell’arresto o del fermo giacchè l’intervenuta nomina continua ad esplicare i suoi effetti e, comporta l’obbligo di prestare l’ufficio difensivo non esaurendosi il medesimo nella giornata indicata come turno, ferma la possibilità di farsi sostituire.
 
Con i migliori saluti.

Circ. 7/2015 – Elezione Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone 2015-2018

Il Consiglio dell’Ordine, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del COA, ha indetto le
elezioni del Comitato Pari Opportunità locale come da determina che si allega.
Il Comitato è, per statuto, composto da sette membri, di cui sei vengono eletti tra e da tutti gli
Avvocati iscritti all’Albo ed uno è designato tra i Consiglieri dell’Ordine.

Le elezioni per la nomina dei sei membri si svolgeranno nei giorni:

a) 28 GENNAIO 2015 dalle ore 12.00 alle ore 17.00
b) 29 GENNAIO 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
c) 30 GENNAIO 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la Sede dell’Ordine.
Gli Avvocati che fossero interessati a far parte dell’istituendo comitato e, quindi, a candidarsi per
la carica, dovranno manifestare la loro disponibilità ENTRO LE ORE 12.00 DEL 21 GENNAIO 2015,
mediante comunicazione VIA PEC alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati.

A tal proposito, si evidenzia che sono cause di ineleggibilità:
1) la concomitante carica di Consigliere dell’ordine
2) l’aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati dolosi, salvo riabilitazione
3) l’aver riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti disciplinari definitivi di condanna a sanzioni
esclusa quella dell’avvertimento
4) tutte le altre cause di ineleggibilità previste dalla disciplina delle elezioni del Consiglio dell’Ordine

I candidati saranno raggruppati in una lista unica redatta in ordine alfabetico che la Segreteria
dell’Ordine degli Avvocati provvederà a redigere e ad affiggere presso gli Albi degli Uffici Giudiziari almeno
sette giorni prima della data fissata per le elezioni.

Chiunque fosse interessato potrà trovare presso la Segreteria dell’Ordine lo Statuto e il
Regolamento del Comitato.

Con i migliori saluti.

Circ. 5/2015 – Termini e scadenze del Processo Civile Telematico

Egregi Colleghi,

si ricordano i termini e le scadenze del Processo Civile Telematico alla luce del recente D.L. 132/2014.
In particolare si segnala che è terminato il regime transitorio del deposito cartaceo per gli atti endoprocessuali nei procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, infatti a partire dal 1 gennaio 2015 anche per questi procedimenti – come per quelli iniziati dopo il 30/6/2014 – il deposito dovrà avvenire con modalità esclusivamente telematiche.
Resta fermo l’obbligo di deposito cartaceo degli atti introduttivi (citazione, ricorso, comparsa di costituzione) tranne che per quei Tribunali in cui il Ministero della Giustizia ha ammesso anche il deposito con modalità telematica (Pordenone è stato autorizzato per la sola comparsa di costituzione e risposta). Per verificare se un Tribunale è stato autorizzato è possibile consultare il portale dei servizi telematici del Ministero all’indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp.
Inoltre dall’11 dicembre 2014 è in vigore la nuova normativa del codice di procedura civile in materia di esecuzioni che prevede l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari direttamente da parte dell’avvocato del creditore procedente e non più dall’Ufficiale Giudiziario. Pertanto a partire dal 31 marzo 2015 l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive dovrà essere eseguita obbligatoriamente in modalità telematica.
Infine dal 30 giugno 2015 sarà obbligatorio il deposito telematico degli atti endoprocessuali nei procedimenti in Corte d’Appello.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini

Circ. 6/2015 – Regolamento elezioni Consiglio dell’Ordine: ordinanza del TAR del Lazio.

 
Si comunica che il TAR del Lazio non ha accolto il ricorso avverso il “Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini Circondariali Forensi”, precisando solamente che il voto di lista è ammesso ma solo per tutelare le quote di genere.
Pertanto la facoltà di attribuire il consenso ad ognuno dei componenti è limitata all’ipotesi (come condizione per indicare tanti nomi quanti sono i seggi nel Consiglio) che i candidati appartengano ai due generi.
Si ricorda che sabato 17 gennaio 2015 alle ore  12.00 scade il termine per il deposito delle candidature (la Segreteria rimarrà aperta solamente a tale scopo).
Per chi ritenga utile una conoscenza più approfondita dell’argomento qui di seguito si riporta il testo dell’ ordinanza del TAR.
 
N. 00155/2015 REG.PROV.CAU.

N. 15617/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15617 del 2014, proposto da: Anf Associazione Nazionale Forense, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Ester Perifano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Paolucci, Ester Perifano, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Giovanni Bertino, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Paolucci, Giovanni Bertino, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Giovanni Delucca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Paolucci, Giovanni Delucca, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7;

Paola Fiorillo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Paolucci, Paola Fiorillo, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Francesco Mazzella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Paolucci, Francesco Mazzella, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Andrea Noccesi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Paolucci, Andrea Noccesi, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Luigi Pansini, rappresentato e difeso dagli avv.tii Vittorio Paolucci, Luigi Pansini, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7;

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Cnf – Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di Firenze, Ordine degli Avvocati di Bergamo, Alessandro Lovato, Giuseppe Fino, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Sindacato Avvocati Busto Arsizio, Ivan Pera, Rossella Gasparini, Carlo Alberto Cova, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivan Pera, Michela Cerini, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7;
Giorgianni Alessia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia Giorgianni, Salvatore Librizzi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Grazia Sirna in Roma, Via G.Gioacchino Belli, 27;
Apf Associazione Provinciale Forense, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Tucci, Stefano Santarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Santarelli in Roma, Via Asiago, 8;
ad opponendum:
Avvocati di Torre Annunziata Consiglio dell’Ordine, rappresentato e difeso dagli avv.ti Damiano Lipani, Antonella Fellini, con domicilio eletto presso l’avv. Damiano Lipani in Roma, Via Vittoria Colonna, 40;
Unione Ordini Forensi Sicilia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Damiano Lipani, Antonella Fellini, Claudio Visco, con domicilio eletto presso l’avv. Damiano Lipani in Roma, Via Vittoria Colonna, 40;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
in parte qua del Decreto del Ministro della Giustizia 10 novembre 2014 n. 170, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, Parte Prima, del 24 novembre 2014, Anno 155, n. 273.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario rinviare alla più approfondita fase di merito l’esame della questione, di indubbio spessore, relativa all’ammissibilità del ricorso per essere stato proposto prima dell’esito delle elezioni, e dunque prima che il risultato dello spoglio confermi se effettivamente la norma regolamentare impugnata abbia, come sostiene parte ricorrente, creato un vulnus alle minoranze, possibilità questa legata ad una serie di fattori – e dunque evento tutt’altro che certo – quali il numero delle liste, la modalità di espressione del voto (alla lista e non ai singoli candidati), ecc.;
Ritenuto di poter prescindere, nella presente fase cautelare, anche dalla verifica dell’ammissibilità sia dell’atto di intervento ad opponendum che dell’atto di intervento ad adiuvandum – quest’ultimo in considerazione del principio secondo cui lo stesso non può essere proposto dal titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile con una propria impugnativa ma solo dal titolare di una posizione dipendente da quella del ricorrente principale (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1480) – e dell’eventuale possibilità, sussistendone tutti i presupposti, di trasformare l’intervento adesivo in ricorso autonomo;
Considerato infatti che i motivi di ricorso non appaiono assistiti da sufficiente fumus alla luce di una corretta lettura dei commi 2 e 3 dell’art. 28, l. 31 dicembre 2012, n. 247, dei quali il Ministro, nell’impugnato Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi di cui al decreto 10 novembre 2014 ha dato esatta attuazione;
Considerato che la questione sottesa alla materia del contendere è il rapporto tra il comma 2 e il comma 3 del citato art. 28, e cioè se, come sostiene parte ricorrente, gli stessi introducano disposizioni autonome tra loro – con la conseguenza che il Regolamento previsto dal comma 2 non può modificare la disciplina dettata ex lege dal successivo comma 3 perché non coperto da delega – oppure se il comma 2 introduca una deroga alla previsione del successivo comma 3;
Considerato che il comma 2 del citato art. 28 si prefissa lo scopo di assicurare, ai sensi dell’art. 51 Cost., l’equilibrio tra i generi e lo fa attraverso una serie di disposizioni, la cui attuazione è rimessa alla disciplina regolamentare delegata al Ministro della giustizia;
Considerato infatti che il citato comma 2 da un lato garantisce la tutela del genere meno rappresentato in seno al neo eletto Consiglio dell’Ordine, prevedendo che almeno un terzo dei seggi sia occupato dallo stesso; dall’altro invece tutela il genere nella fase della manifestazione del voto, prevedendo la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi;
Considerato che il comma 3 ha invece disciplinato la manifestazione del voto, prevedendo che ogni elettore non possa esprimere un numero di voti superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere;
Considerato che, tale essendo il contenuto dei commi 2 e 3, il comma 2, nella parte in cui (quarto alinea) disciplina la manifestazione del voto al dichiarato fine di tutelare i generi, prevedendo la possibilità di esprimere “un numero maggiore di preferenze” se destinate ai due generi, introduce una deroga alla disciplina generale dettata dalla stessa legge sull’espressione di voto, e quindi una deroga al comma 3;
Considerato che è proprio il tenore letterale del quarto alinea del comma 2 a confermare tale conclusione, atteso che, nell’introdurre la possibilità di esprimere un numero di preferenze “maggiore”, non può che avere come unità di riferimento quella individuata, in via generale, dal comma 3, id est i due terzi;
Considerato che lo stesso quarto alinea del comma 2, non individuando un limite a tale deroga, perché precisa solo che il numero di preferenze da esprimere deve essere “maggiore”, lascia al Regolamento la possibilità di disciplinare il sistema di voto nel caso in cui le preferenze siano espresse nei confronti di entrambi i generi;
Considerato che tale essendo l’interpretazione che della normativa primaria deve essere data, il Regolamento, nelle disposizioni dettate dal combinato disposto degli artt. 7 e 9, non appare porsi in contrasto con essa;
Visto il comma 1 dell’art. 7, che prevede che le liste possono recare le indicazioni dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nell’ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all’unità inferiore;
Visto l’art. 9, comma 5, dell’impugnato Regolamento che, per la sola ipotesi di voto destinato ai due generi, prevede che le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere, mentre il successivo comma 6 dello stesso art. 9, nel solo caso di voto non destinato ai due generi, dispone che l’elettore possa esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del Consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda;
Considerato dunque che la possibilità, prevista dal comma 5 dell’art. 9, di esprimere tante preferenze quanti sono i componenti del Consiglio da eleggere è applicazione della previsione – disposta a garanzia dell’equilibrio tra i generi – del quarto alinea del comma 2 dell’art. 28, l. n. 247 (id est, la possibilità di esprimere “un numero maggiore di preferenze” se destinate ai due generi), come attesta la dichiarata condizione, posta dal comma 5, che il voto sia destinato ai due generi;
Ritenuto che ad analoga conclusione deve pervenirsi per l’ipotesi in cui le liste rechino le indicazioni dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere (comma 1 dell’art. 7) e il voto è espresso indicando la lista (comma 4 dell’art. 9), atteso che in tale ultima ipotesi la circostanza che votando la lista il voto sia attribuito ad ognuno dei suoi componenti è limitata all’ipotesi – espressa nel comma 1 dell’art. 7 come condizione per indicare tanti nominativi quanti sono i consiglieri da eleggere – che i candidati appartengono ai due generi;
Considerato che per le ragioni sopra esposte le disposizioni regolamentari non appaiono inficiate dai profili di illegittimità dedotti da parte ricorrente;
Considerato altresì che non potrebbe dubitarsi neanche della conformità a Costituzione della normativa primaria, che offre una particolare tutela al genere meno rappresentato, e ciò in quanto il comma 2 dell’art. 28, l. n. 247 del 2012 è volto a dare effettività al principio di pari opportunità tra donne e uomini, principio che trova tutela a livello costituzionale ai sensi dell’art. 51 Cost., richiamato peraltro proprio nel predetto comma 2;
Considerato che non appare fondato neanche il motivo rivolto avverso l’art. 7, comma 1, del regolamento nella parte in cui prevede l’arrotondamento per difetto all’unità inferiore, non contrastando tale disposizione con il comma 2 dell’art. 28, l. n. 247 del 2012, che si riferisce ai consiglieri eletti e non alla formazione delle liste;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione dell’impugnato regolamento approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Avv. GIancarlo Zannier

Circ. 4/2015 – Notifiche in proprio CONSOLLE AVVOCATO – vademecum 1.1

Egregi Colleghi,
sul sito dell’Ordine è stata pubblicata la seconda versione del vademecum per le notifiche in proprio tramite Consolle Avvocato, che si allega per Vostra comodità.
Si informa inoltre che nella versione ultima della Consolle Avvocato, disponibile da domani, è stato introdotto l’atto di pignoramento anche nelle procedure esecutive mobiliari presso il debitore, e questo al fine di supportare gli Avvocati, che operano in uffici in cui è stata anticipata l’obbligatorietà (rispetto al 31/03/2015) della nuova modalità introdotta dalla legge 132/2014, che prevede l’onere del creditore procedente di iscrivere la procedura esecutiva dopo che ha ritirato il verbale di pignoramento (e i suoi allegati) dall’Ufficiale Giudiziario.

Cordiali saluti.

Avv. Stefano Corsini

———- ALLEGATI ———-
Notifiche in proprio CONSOLLE AVVOCATO- vademecum 1.1