Egregi Colleghi,
si forniscono di seguito alcuni chiarimenti riguardanti l’iscrizione a ruolo telematica nel processo esecutivo. Si ringrazia l’Avv. Andrea Coden per la collaborazione prestata.
- all’atto dell’iscrizione a ruolo – tramite consolle avvocato o altro gestionale in uso – del pignoramento mobiliare e/o immobiliare non dovranno essere versati il contributo unificato e la marca da bollo da € 27,00 (alias “anticipazioni forfettarie dai privati all´erario nel processo civile”). Questi ultimi dovranno obbligatoriamente essere assolti con il deposito telematico dell’istanza di vendita dei beni pignorati (art. 30 testo unico spese di giustizia; in senso conforme la circolare del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2015).
Quanto appena specificato non si applica alla sola iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi per il quale, invece, il contributo unificato e la marca da bollo devono essere versati all’atto dell’iscrizione a ruolo in via telematica.
Resta inteso che, in qualsiasi fase del processo esecutivo, del pagamento del contributo unificato e della marca da bollo da € 27,00 dovrà esserne, comunque, dato riscontro alla cancelleria di destinazione mediante deposito telematico di documentazione comprovante l’avvenuto versamento.
- all’atto dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, nell’ipotesi dell’espropriazione presso il terzo, la consolle avvocato chiede, tra gli altri atti/documenti, l’inserimento dell’atto di citazione. Quest’ultimo altro non è che la citazione contenuta nell’atto di pignoramento notificato dall’ufficiale giudiziario al debitore ed al terzo. L’omissione del deposito di tale atto non è un errore bloccante che possa inficiare la validità dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, ma, tuttavia, con la terza PEC (controlli automatici) che l’utente riceverà a seguito del deposito, l’esito potrebbe risultare il seguente: “allegato atto di citazione mancante, necessario effettuare nuovamente il deposito”.
Al fine di evitare tale messaggio di errore, si consiglia di salvare 2 volte il medesimo file che contiene l’atto di pignoramento, nominandolo – e “qualificandolo” nella consolle – una volta “atto di pignoramento” e una seconda volta “atto di citazione“.
E’ peraltro opportuno adottare lo stesso escamotage per il deposito del precetto e del titolo esecutivo quando questi atti siano stati contestualmente notificati, creando così un file “titolo esecutivo” ed un file “precetto”.
Solo per inciso, si ricorda che, nell’ipotesi dell’espropriazione presso il debitore, oltre al titolo ed al precetto, è necessario e sufficiente allegare il solo verbale di pignoramento.
- tra i documenti/atti richiesti al momento dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, vi sono il titolo esecutivo (ove presente), il precetto ed il verbale di pignoramento. Per tutti questi atti è necessario che il legale rediga, su un unico file separato e sottoscritto digitalmente, l’attestazione di conformità degli stessi agli originali ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014.»
Per le attestazioni di conformità si rimanda anche al contributo fornito dalla F.I.I.F. e reperibile a questo indirizzo.
Cordiali saluti.
Avv. Stefano Corsini