Cari colleghi,
è recentemente entrato in vigore il D.M. n. 202/2014, attuativo della Legge n. 3/2012, contenente disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che stabilisce i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi destinati all’erogazione del servizio di gestione delle suddette crisi; l’organismo deputato svolge la sua funzione attraverso la figura del c.d “gestore della crisi” che viene incaricato di volta in volta per la singola procedura. Gli ordini professionali possono di diritto iscriversi al registro dei citati organismi e devono formare al loro interno un elenco di gestori della crisi; i requisiti per iscriversi nell’elenco dei gestori della crisi sono stabiliti dall’art. 4 commi 5 e 6 del D.m. citato e consistono, in sintesi, nell’aver conseguito una specifica formazione tramite la frequentazioni di corsi di formazione professionale e di aggiornamento.
In via transitoria, l’art. 13 del DM in esame stabilisce che, per i primi tre anni dall’entrata in vigore del medesimo, i professionisti appartenenti agli ordini professionali sono esentati dall’essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, purché documentino di essere stati nominati, anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto ministeriale, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’art. 15 della legge.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone sta valutando l’opportunità di dare vita ad un Organismo proprio al quale sarebbero devolute tutte le procedure del nostro territorio e che, quindi, offrirebbe nuove opportunità di lavoro agli iscritti; in quest’ottica vorremmo pertanto conoscere preventivamente il Vostro grado di interesse sull’argomento ed in particolare sapere: quanti tra voi possiedano già i requisiti per diventare gestori delle crisi, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 13 del D. M., alla quale si rimanda; e quanti di voi, non potendo rientrare nella disciplina transitoria, sarebbero interessati a partecipare ad eventuali corsi di formazione (che devono essere di 40 ore) per diventare gestori della crisi, corsi di formazione che l’Ordine può organizzare ai sensi dell’art. 4 comma 6 del decreto.
I colleghi interessati ai corsi di formazione e quelli che hanno già i requisiti per diventare gestori della crisi sono pregati di comunicarlo alla Segreteria dell’Ordine via mail entro il 15 aprile p.v.
Cordiali saluti
Il Consigliere delegato
Avv. Chiara Coden