Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni al convegno in oggetto.
Le modalità di iscrizione sono contenute all’interno della locandina allegata.
Mese: Aprile 2015
Convenzione per l’attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari stipulata con il tribunale di Pordenone il 2 aprile 2015
E’ stata sottoscritta in data odierna la convenzione per il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari con il Tribunale di Pordenone.
Si allega il testo firmato della convenzione che è stata pubblicata nel sito nella sezione “pratica forense”. Prossimamente sarà indetto il bando relativo.
Lettera sovraindebitamento
Cari colleghi,
è recentemente entrato in vigore il D.M. n. 202/2014, attuativo della Legge n. 3/2012, contenente disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che stabilisce i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi destinati all’erogazione del servizio di gestione delle suddette crisi; l’organismo deputato svolge la sua funzione attraverso la figura del c.d “gestore della crisi” che viene incaricato di volta in volta per la singola procedura. Gli ordini professionali possono di diritto iscriversi al registro dei citati organismi e devono formare al loro interno un elenco di gestori della crisi; i requisiti per iscriversi nell’elenco dei gestori della crisi sono stabiliti dall’art. 4 commi 5 e 6 del D.m. citato e consistono, in sintesi, nell’aver conseguito una specifica formazione tramite la frequentazioni di corsi di formazione professionale e di aggiornamento.
In via transitoria, l’art. 13 del DM in esame stabilisce che, per i primi tre anni dall’entrata in vigore del medesimo, i professionisti appartenenti agli ordini professionali sono esentati dall’essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, purché documentino di essere stati nominati, anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto ministeriale, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’art. 15 della legge.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone sta valutando l’opportunità di dare vita ad un Organismo proprio al quale sarebbero devolute tutte le procedure del nostro territorio e che, quindi, offrirebbe nuove opportunità di lavoro agli iscritti; in quest’ottica vorremmo pertanto conoscere preventivamente il Vostro grado di interesse sull’argomento ed in particolare sapere: quanti tra voi possiedano già i requisiti per diventare gestori delle crisi, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 13 del D. M., alla quale si rimanda; e quanti di voi, non potendo rientrare nella disciplina transitoria, sarebbero interessati a partecipare ad eventuali corsi di formazione (che devono essere di 40 ore) per diventare gestori della crisi, corsi di formazione che l’Ordine può organizzare ai sensi dell’art. 4 comma 6 del decreto.
I colleghi interessati ai corsi di formazione e quelli che hanno già i requisiti per diventare gestori della crisi sono pregati di comunicarlo alla Segreteria dell’Ordine via mail entro il 15 aprile p.v.
Cordiali saluti
Il Consigliere delegato
Avv. Chiara Coden
Quando il processo è esecutivo! Manuale di sopravvivenza al 31 marzo 2015
Dal 31 marzo 2015 per i pignoramenti post dl 132/14 ovvero quelli iniziati dopo l’11 dicembre 2014 sarà obbligatoria l’iscrizione a ruolo telematica.
E’ obbligatorio iscrivere a ruolo telematicamente la procedura esecutiva nei rigorosi termini imposti dai riformati articoli 518, 543 e 557 c.p.c. ovvero, a pena di decadenza, entro 15 giorni (in fase di conversione sono aumentati da 10 a 15) per le espropriazioni mobiliari ed immobiliari e 30 giorni per i pignoramenti presso terzi, calcolati a partire dalla data di restituzione al creditore del verbale o atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto. Diverso invece il termine previsto dal 521bis c.p.c. per il nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi il cui termine decadenziale di 30 giorni per l’iscrizione a ruolo decorre dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie di presa in consegna del veicolo inviata a mezzo PEC al creditore pignorante.
Ma come si effettua l’iscrizione a ruolo telematica? Il creditore procedente dovrà depositare telematicamente come atto principale, la nota di iscrizione a ruolo che dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione delle parti, nonchè le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Si prevede inoltre che, il Ministro della Giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.
A tal proposito si rende noto che, con Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 ( decreto che tenendo conto dei 15 gg di vacatio legis entrerà in vigore martedì 7 aprile 2015), si stabilisce che la nota di iscrizione a ruolo deve contenere oltre ai dati indicati nell’articolo 159bis delle disposizioni di attuazione i seguenti dati obbligatori:
Importo e data di notifica del precetto; Cognome e nome o ragione sociale e categoria, Codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del creditore; Cognome, Nome e Codice Fiscale del difensore della parte che iscrive a ruolo; Cognome, nome o ragione sociale e categoria, codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del debitore; Descrizione del Titolo esecutivo e Nome e Cognome e/o ragione sociale del creditore (l’abbiamo già scritto direte voi, ma il decreto lo riporta due volte, la seconda volta riferendosi al titolo esecutivo rispondo io).
Inoltre a seconda del tipo di procedura sarà necessario inserire i seguenti ulteriori dati:
Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:
Data di notifica atto di pignoramento; Dati identificativi del bene immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni); Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).
Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;
Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).
Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore:
Dati identificativi dell’eventuale Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC, quella dunque che vi verrà proposta dal vostro software redattore)
Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi: Data udienza in citazione; Dati identificativi del terzo pignorato, ovvero, Cognome, nome, codice fiscale, (denominazione e categoria se persona giuridica); Dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene.
Il decreto prevede poi che, qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; numero del provvedimento; data provvedimento; importo del credito.
La nota di iscrizione a ruolo di regola dovrebbe essere generata in automatico dal proprio software redattore atti in formato pdf testuale (dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti, che andranno a popolare anche il file datiatto.xml) ed essere inserita come atto principale della busta telematica. Si consiglia a tal proposito di aggiornare il proprio software redattore atti all’ultima versione disponibile prima di effettuare i depositi poiché, proprio in virtù di queste ultime novità, le tipologie di atti previste per i pignoramenti sono state aggiornate prevedendo il tipo atto chiamato “Atto di pignoramento” o “Iscrizione a ruolo pignoramento”.
Ad ogni buon conto un ulteriore consiglio è quello di verificare se, la nota di iscrizione a ruolo prodotta dal vostro redattore contiene tutti i dati previsti dal DM del 19 marzo 2015.
Dopo aver inserito la nota di iscrizione a ruolo come atto principale dovranno essere inseriti come allegati in formato pdf immagine, le copie conformi degli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario e precisamente titolo esecutivo, precetto e verbale di pignoramento o atto di pignoramento, avendo cura di preparare un file per ogni atto. La nota di trascrizione potrà essere allegata in un momento successivo all’iscrizione nel caso previsto dall’articolo 555 ultimo comma, e quindi con deposito telematico autonomo non appena verrà restituita dal conservatore dei registri immobiliari.
Ma come si attesta la conformità di titolo esecutivo, precetto, nota di trascrizione e atto o verbale di pignoramento?
Sul punto, occorre tener presente che, sul territorio nazionale, esistono numerose prassi operative tutte a mio avviso valide e che potrete scegliere in base alla semplicità dell’una o dell’altra procedura o in base alla prassi locale del vostro foro.
1) Attestazione di conformità apposta su atto separato:
Questa prima ipotesi molto diffusa nei primi mesi di applicazione del nuovo rito esecutivo consiste nell’apporre l’attestazione di conformità su una separata nota di deposito, redatta in formato pdf testuale, che potremo allegare come allegato semplice alla nostra busta telematica. Il vantaggio di tale procedura può essere quello di redigere un’unica attestazione di conformità con lo svantaggio però di dover applicare, quantomeno prudenzialmente, la normativa di cui al DPCM 13/11/2014 n.78954, pubblicato in Gazzetta Uff. Del 12/01/2015 n.8 e di inserire quindi l’impronta (hash) e il riferimento temporale per ogni documento di cui si attesta la conformità. (l’impronta e il riferimento temporale di ogni singolo atto scansionato potranno essere calcolate utilizzando le utilità gratuite presenti ai seguenti link: http://www.pergliavvocati.it/relatapec/ )
T R I B U N A L E D I _______
Giudice dott. ________ – RGE: ______
NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI
Per ___________ (CF: _________), rappresentata e difesa dall’Avv. _________ (CF: _________)
Creditore procedente –
c o n t r o
sig. ____________ (CF: ___________)
Debitore
Nonché
Banca__________________________ (CF: __________)
Terzo pignorato
*****
Facendo seguito all’atto di pignoramento presso terzi notificato/o consegnato per la notifica in data ___________, si depositano i seguenti documenti:
1) Nota di iscrizione a ruolo
2) Mandato
3) Copia titolo esecutivo di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)
4) Copia precetto di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)
5) Copia atto di pignoramento presso terzi di cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)
6) Copia dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.
7) Ricevuta pagamento contributo unificato
Data e luogo Avv.
2) Attestazione di conformità apposta in calce al pdf scansionato
In questa seconda ipotesi potremo attestare la conformità direttamente sul pdf ottenuto mediante scansione, utilizzando una funzionalità di modifica dei pdf contenuta nell’ultima versione di Adobe Pdf Reader oppure utilizzando un qualsiasi programma che consenta di modificare i pdf. Tanto è possibile ai sensi della prima parte del terzo comma dell’art. 4 del DPCM che consente di inserire l’attestazione di conformità nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima versione di Adobe PDF Reader (XI). Dopo aver scansionato il documento (prestando attenzione che il vostro scanner non generi un PDF protetto) potrete cliccare sul bottone evidenziato dal cerchietto e cliccare su aggiungi testo. Il testo racchiuso nella casella è il testo da me aggiunto al pdf e rappresenta la classica dicitura per attestare la conformità nelle iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive. In quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore.
3) Il metodo ambrosiano
Il terzo metodo, ispirato alla prassi in uso presso il Tribunale di Milano, ma che personalmente mi convince di meno, è più rudimentale, tuttavia potrà risultare il più semplice e pratico per i meno avvezzi all’informatica in quanto consiste nello scansionare il documento insieme all’attestazione di conformità firmata con firma autografa.
Anche in questo caso infatti sarà rispettato il requisito di cui al terzo comma dell’art. 4 del DPCM del 13 novembre 2014, essendo l’attestazione di conformità congiunta all’atto di cui si attesta la conformità.
Il sottoscritto Avv. _________ (CF: _________) del foro di _________in qualità di difensore di ___________ (CF: _________), Facendo seguito all’atto di pignoramento notificato e/o eseguito in data ___________
ATTESTA
ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 che la suestesa copia informatica di___________ acquisita mediante scansione per immagine è conforme all’originale cartacea da cui è stata estratta.
Data e luogo Avv.
N.B: Anche in quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore.
Una volta allegati i file di cui si è attestata la conformità potremo inserire gli eventuali documenti allegati, come ad esempio un indice dei documenti, la procura alle liti (in questo caso allegato opzionale) e il contributo unificato che, in base ad una recente circolare ministeriale potrà essere allegato anche in fase di deposito di istanza di assegnazione o vendita.
A questo punto non ci resta dunque che cliccare sul fatidico pulsante invia e aspettare le 4 ricevute.