Albo Cassazionisti: nessun limite temporale di iscrizione per coloro che hanno maturato i 12 anni di attività alla data di entrata in vigore della legge e entro il 2 febbraio 2016

La commissione consultiva del CNF, coordinata da Michele Salazar, ha adottato un parere (quesito n. 69, relatore Carlo Orlando) che chiarisce la portata della norma transitoria – contenuta nell’articolo 22, commi 3 e 4 della legge 247/2012- relativa alla iscrizione all’Albo dei Cassazionisti secondo la normativa previgente.

Il parere evidenzia che “ai sensi dell’articolo 22, commi 3, secondo periodo, potranno chiedere direttamente l’iscrizione all’albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per la iscrizione secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia il 2 febbraio 2013) ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, articolo 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 2 febbraio 2016). Più specificatamente, chi al momento della entrata in vigore della legge (aveva già maturato i requisiti di anzianità o li maturi entro i tre anni dalla entrata in vigore dunque entro il 2 febbraio 2016), potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all’albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso od esame”.
Dalla lettera della normativa di riferimento, specifica il parere, “l’unico limite che viene in essere ai fini dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta”.

Il testo del parere è in corso di pubblicazione nella Banca dati deontologica del CNF