Cari Colleghi,
a seguito del trasferimento del dott. Manzon le cause di cui lo stesso era assegnatario sono state affidate ad altri magistrati con conseguente rinvio delle udienze già fissate.
Ciò ha posto alcuni dubbi di interpretazione sia circa i termini ex art. 416 c.p.c. sia per quelli fissati dal Giudice con il provvedimento di mutamento del rito, per il deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.
I Magistrati della sezione civile del Tribunale di Pordenone riunitisi in data 04.11.2015 hanno concordato che “il dies a quo posto alla base del computo dei termini indicati dal Giudice va individuato con riferimento all’udienza in cui si è effettivamente svolta l’attività processuale e perciò quella di differimento (a meno che detti termini non fossero già spirati prima del provvedimento di differimento)”.
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere