È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della giustizia n. 47/2016 che fissa le nuove regole per l’accertamento dell’esercizio della professione forense in attuazione della l. n. 247/2012, per entrare in vigore dal prossimo 22 aprile (unitamente alla novellata disciplina per le svolgimento dell’esame di Stato).
Con il completamento dell’iter della regolamentazione ministeriale, per rimanere iscritti all’albo gli avvocati dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti per “l’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”.
I 6 requisiti
Per dimostrare di esercitare la professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente l’avvocato dovrà essere in possesso dei seguenti 6 requisiti:
a) essere titolare di una partita IVA attiva o far parte di una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
d) essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
Tutti i requisiti devono ricorrere congiuntamente (ferme restando le esenzioni personali previste per legge).
L’accertamento
Sarà il consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, a verificare, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
La verifica toccherà anche agli avvocati iscritti alle sezioni speciali (ex art. 6 d.lgs. n. 96/2001) ma non ai “giovanissimi”, ovvero a chi è iscritto all’albo da meno di cinque anni.
Cancellazione dall’albo
Una volta accertata la mancanza di uno o più requisiti, sarà il consiglio dell’ordine a disporre la cancellazione dall’albo, salvo che l’avvocato non dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
Prima di deliberare la cancellazione, il Coa inviterà il professionista (a mezzo pec o raccomandata) a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
L’avvocato che ne fa richiesta deve essere ascoltato personalmente.
Laddove venga confermata la cancellazione, l’avvocato avrà diritto di riottenere l’iscrizione qualora dimostri di aver acquisito i requisiti richiesti ma ciò non prima che siano decorsi 12 mesi da quando la delibera è divenuta esecutiva.