Il TAR Lazio su ricorso dell’AIAF con sentenza del 07/07/2016 ha annullato la circolare n. 6/15 del 24/04/2015 del Ministero dell’Interno statuendo che le parti possono separarsi o divorziare in Comune senza avvocati solo se l’atto non contiene previsioni relative all’assegno di mantenimento o accordi di carattere patrimoniale.
Si allega il testo della sentenza
Allegato