“L’appello come mezzo di impugnazione ordinario” a Pordenone il 29/9
Mese: Settembre 2016
Eventi esterni
Corso CUP – “La sicurezza negli studi professionali”
Tenuta e aggiornamento albi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 12-9-2016 il Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16G00190)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2016
Patrocinio a spese dello Stato – parametri per la liquidazione dei compensi
Il 15 luglio scorso è stato firmato il decreto che disciplina le modalità di compensazione dei crediti degli avvocati per l’attività svolta nel patrocinio a spese dello Stato con quanto dovuto a titolo di contributo previdenziale per i propri dipendenti.
In allegato il testo del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – N° 174 del 27 luglio 2016.
Opzione per la compensazione esercitabile, per l’anno 2016, dal 17 ottobre al 30 novembre 2016.
Piattaforma per la certificazione dei crediti degli avvocati: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.
Questionario sugli strumenti giuridici transfrontalieri in ambito UE
Egregi Colleghi,
Vi chiedo alcuni minuti del Vostro tempo per rispondere ad alcune domande sull’utilizzo degli strumenti giuridici trasfrontalieri in ambito UE.
Questa indagine è parte del progetto Pro-CODEX cofinanziati dall’UE, coordinato dall’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano (IRSIG-CNR), in collaborazione con i ministeri della Giustizia di Austria, Grecia, Italia e Olanda , l’Università Aristotele di Salonicco, Dipartimento di Ingegneria elettrica e Informatica, (Grecia), Diamo GmbH (Austria), Net Service (Italia), l’Ordine degli Avvocati di Firenze e l’Ordine degli Avvocati di Milano. Partecipano inoltre in qualità di osservatori l’Ordine degli Avvocati di Verona e Pordenone ed il Consiglio Nazionale del Notariato. L’obiettivo principale di Pro-CODEX è quello di creare le condizioni per sostenere lo sviluppo delle componenti tecnologiche necessarie da parte di professionisti legali (avvocati e notai) per gestire procedimenti giudiziari transfrontalieri.
Stiamo conducendo questa indagine per indagare l’uso concreto e la fruibilità degli strumenti giuridici implementati nell’Unione europea per semplificare, velocizzare e ridurre i costi delle controversie transfrontaliere in materia civile, commerciale e familiare. Si indaga anche l’utilità che potrebbe derivare dal supportare tali procedure (e / o fasi procedurali) attraverso strumenti elettronici.
Il questionario è anonimo e le risposte saranno elaborate attraverso tecniche statistiche e in forma aggregata. Vogliate gentilmente dedicare qualche minuto del Vostro tempo per rispondere alle domande del questionario raggiungibile all’indirizzo sotto riportato.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFIpqjjjnkEJWCeoAvOurdv80cuj-HcCtfGUZxSrExb-rArg/viewform
Grazie.
Cordiali saluti.
Avv. Stefano Corsini
Amministratore di sostegno: niente IVA sul compenso anche se il ruolo è affidato a un avvocato
Niente IVA sul compenso all’amministratore di sostegno, anche se l’incarico viene affidato a soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo (ad esempio un avvocato), questo in quanto le attività poste in essere dall’ADS, come contemplate dalla legge, sono uguali sia che il soggetto chiamato ad assicurarle sia un parente o una persona legata da vincoli affettivi, sia un terzo.
Lo ha precisato la CTR Friuli-Venezia Giulia nella sentenza n. 218/3/16 con cui i giudici hanno confermato la statuizione resa in primo grado dalla CTP di Trieste che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA trattenuta a un avvocato, in qualità di amministratore di sostegno, sul compenso liquidato dal giudice.
Il contenzioso, sostanzialmente, era seguito al rifiuto dell’Agenzia delle Entrate circa la restituzione.
Viene richiamata la pronuncia con cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 1073/88) aveva affermato che l’equa indennità che, a norma dell’art. 379, il giudice tutelare può assegnare al tutore, non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui e gravato il tutore. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 2E/2012 aveva ritenuto che l’indennità ex art. 379 c.c., comma 2, allorquando il giudice tutelare scelga un avvocato quale ADS, rappresenti sempre e comunque, sotto il profilo dell’applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile pertanto tra i redditi di lavoro autonomo e rilevante ai fini IVA.Di contrario avviso la Corte triestina secondo cui le attività da porre in essere dall’ ADS, così come contemplate dalla legge, sono oggettivamente eguali quale che sia il soggetto che è chiamato ad assicurarle, sia esso persona legata da vincoli familiari e/o affettivi ovvero soggetto terzo (professionista o meno), dandosi e dovendosi dare prevalenza alla cura della persona rispetto ai profili patrimoniali. Lo spostare la questione del regime fiscale applicabile dall’oggettività delle “attività” alla qualificazione soggettiva del “soggetto idoneo” (indennità compensativa se non professionista, retributiva se invece tale) non tiene sul piano logico. Anzi, sotto il profilo giuridico, accedendo alla tesi dell’Amministrazione, verrebbe a porsi duplice questione di disparità di trattamento (art. 3 Cost.), innanzi a diversificata applicazione dell’art. 379, secondo comma c.c., a parità di attività di ADS.
Corso difensori d’ufficio – XXI Incontro
“Nullità ed inutilizzabilità: le invalidità processuali nella dinamica del processo” a Pordenone il 22/09 – Locandina
CASSA FORENSE – 30.09.2016 SCADENZA termine invio telematico Mod 5/2016 e Mod 5bis 2016
Ricordo che il Regolamento dei contributi di Cassa Forense prevede ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 l’ INVIO OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI FORENSI DEL MOD. 5/2016 (anche con reddito zero o volume d’affari zero)
L’invio tardivo rispetto a tale temine comporta l’applicazione di sanzioni.
La comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA relativi all’anno 2015 (Mod 5/2016), deve essere effettuata entro il 30 settembre 2016 da tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi, dai Praticanti iscritti alla Cassa, anche per frazione di anno.
Per provvedere a tale adempimento la Cassa ha attivato la procedura di invio alla quale si può accedere collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale”, identificandosi con il codice meccanografico ed il codice PIN personale. In caso di smarrimento o perdita del codice PIN, si può richiedere mediante la apposita procedura messa a disposizione sul sito stesso.
Una volta inserito il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta con riferimento allo status professionale (es. iscritto Albo, iscritto Cassa con o senza agevolazioni contributive, pensionato ecc.).
Al termine della compilazione, per procedere all’effettivo invio del mod. 5, si dovrà utilizzare l’apposito comando “INVIO TELEMATICO”; la validità dell’operazione verrà certificata con effetto immediato. Il mod. 5/2016 correttamente trasmesso verrà, quindi, conservato nel sistema informatico di Cassa Forense e, in qualunque momento, è possibile riaprire il documento, archiviarlo autonomamente e/o stamparlo.
SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEL MOD. 5 BIS/2016
Gli studi associati e le Società tra professionisti (S.t.p.) comprendenti almeno un soggetto obbligato all’invio del modello 5 individuale, costituite nell’anno 2015 o precedente, sono tenuti ad inviare il mod. 5/bis 2016, entro lo stesso termine previsto per il mod. 5 individuale, ovvero il 30 settembre 2016.
Per ogni studio associato deve essere inviato un solo mod. 5/bis.
I modelli 5/bis, oltre ad essere trasmessi dalla Cassa a tutti gli studi associati e S.t.p. già registrati presso la Cassa stessa, saranno resi disponibili presso i Consigli dell’Ordine.
Cordiali saluti.
Benedetta Zambon
“Introduzione all’amministrazione di sostegno e al dovere di cura esistenziale” del 14/9 a Pordenone
La Commissione Amministrazione di Sostegno dell’Ordine in collaborazione con l’AIGA di Pordenone ha organizzato un ciclo di incontri sull’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno.
Come già anticipato la partecipazione a tutti gli incontri costituirà titolo per l’iscrizione all’elenco degli amministratori di sostegno.
Il primo incontro si terrà il giorno mercoledì 14 settembre presso l’Aula De Nicola al piano terra del Tribunale di Pordenone, piazzale Giustiniano 7.
Si allega la locandina
Allegato
Corso difensori d’ufficio – XX Incontro
“Le misure di prevenzione personali e patrimoniali” del 15 settembre.