Di seguito trasmessa la nota in oggetto.
“La Legge 21 gennaio 1994, n. 53, e sue successive modificazioni ed integrazioni, prevede la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli Avvocati e Procuratori Legali.
L’art. 9 della succitata legge dispone quanto segue:
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione,
ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile,
il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modi telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico
del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici
da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
Accertato da parte di questa Cancelleria Civile che solo in rari casi, sia in caso di notifica a mezzo del servizio postale che via pec, la predetta disposizione normativa viene eseguita, si invita Codesto Spettabile Ordine degli Avvocati a rammentare ai propri iscritti di provvedere a tale adempimento.”