Obbligo assicurativo

Cari Colleghi,
dal 11 ottobre 2017 gli avvocati dovranno aggiornare le proprie polizze professionali Rct e Infortuni ai sensi della nuova normativa prevista dal DM del 22/09/2016.
In questa prima fase, si consiglia ai Colleghi di rivolgersi ai loro attuali assicuratori per aggiornare le polizze rct professionali in essere con le nuove normative entro l’11 ottobre 2017.
Il cambio di compagnia e le eventuali comparazioni di sorta potranno essere effettuati solo a scadenza dei contratti originari.
Naturalmente l’avvocato sprovvisto di copertura dovrà immediatamente stipulare la polizza.

Si ricorda che la polizza per essere in regola con le previsioni normative deve prevedere:

-Capitolato adeguato al D.M. 22/09/2016;

  1.   L'assicurazione   deve   prevedere    la    copertura    della
responsabilita' civile dell'avvocato per tutti i  danni  che  dovesse
colposamente  causare  a  terzi  nello   svolgimento   dell'attivita'
professionale. 
  2. L'assicurazione deve coprire la  responsabilita'  per  qualsiasi
tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente,
temporaneo, futuro. 
  3. L'assicurazione deve coprire  la  responsabilita'  dell'avvocato
anche per colpa grave. 
  4. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i pregiudizi
causati, oltre ai clienti, anche a terzi. 
  5. Non potranno essere  considerati  terzi  i  collaboratori  ed  i
familiari dell'assicurato. 
  6.  Ai  fini  della  determinazione  del  rischio  assicurato,  per
«attivita' professionale» deve intendersi: 
    a) l'attivita' di rappresentanza e difesa  dinanzi  all'autorita'
giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; 
    b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali,  come
ad esempio  l'iscrizione  a  ruolo  della  causa  o  l'esecuzione  di
notificazioni; 
    c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; 
    d) la redazione di pareri o contratti; 
    e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita'  di
mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero
di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 132. 
  7. E' facolta' delle parti pattuire  l'estensione  della  copertura
assicurativa ad ogni altra attivita' al  cui  svolgimento  l'avvocato
sia comunque abilitato. 
  8. L'assicurazione deve prevedere,  altresi',  la  copertura  della
responsabilita'  civile  derivante  da  fatti  colposi  o  dolosi  di
collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali. 
  9. La copertura assicurativa si estende  alla  responsabilita'  per
danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro,  titoli
e valori  ricevuti  in  deposito  dai  clienti  o  dalle  controparti
processuali di questi ultimi. 
  10. In caso di responsabilita'  solidale  dell'avvocato  con  altri
soggetti,  assicurati  e  non,  l'assicurazione  deve  prevedere   la
copertura della responsabilita' dell'avvocato per l'intero, salvo  il
diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

- retroattività illimitata 
- ultrattività decennale automatica e gratuita per colore che cessano l'attività e/o in caso decesso e loro eredi
- nessun recesso in caso di sinistro

Per quanto riguarda l’obbligo della polizza infortuni vi è la possibilità di stipulare una polizza con i capitali minimi previsti dal decreto con effetto immediato che andrà ad assolvere gli obblighi di legge.
Il Consiglio dell’Ordine si è fatto parte diligente nel raccogliere proposte provenienti da diverse compagnie assicurative o da broker, che troverete nella sezione apposita polizze assicurative.
Si precisa che alcune di esse hanno già stipulato apposite convenzioni con Cassa Forense.
Vogliate pertanto prendere nota di quanto sopra e procedere con gli adempimenti richiesti dalla normativa.

Si ricorda, infine, che il mancato adeguamento costituisce illecito disciplinare, nonché rappresenta uno dei requisiti richiesti dal regolamento per mantenere l’iscrizione all’albo di appartenenza.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere