Cari Colleghi,
dal 11 ottobre 2017 gli avvocati dovranno aggiornare le proprie polizze professionali Rct e Infortuni ai sensi della nuova normativa prevista dal DM del 22/09/2016.
In questa prima fase, si consiglia ai Colleghi di rivolgersi ai loro attuali assicuratori per aggiornare le polizze rct professionali in essere con le nuove normative entro l’11 ottobre 2017.
Il cambio di compagnia e le eventuali comparazioni di sorta potranno essere effettuati solo a scadenza dei contratti originari.
Naturalmente l’avvocato sprovvisto di copertura dovrà immediatamente stipulare la polizza.
Si ricorda che la polizza per essere in regola con le previsioni normative deve prevedere:
-Capitolato adeguato al D.M. 22/09/2016; 1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita' civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attivita' professionale. 2. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. 3. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' dell'avvocato anche per colpa grave. 4. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi. 5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato. 6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attivita' professionale» deve intendersi: a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; d) la redazione di pareri o contratti; e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita' di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. 7. E' facolta' delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attivita' al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato. 8. L'assicurazione deve prevedere, altresi', la copertura della responsabilita' civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali. 9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilita' per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. 10. In caso di responsabilita' solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita' dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. - retroattività illimitata - ultrattività decennale automatica e gratuita per colore che cessano l'attività e/o in caso decesso e loro eredi - nessun recesso in caso di sinistro
Per quanto riguarda l’obbligo della polizza infortuni vi è la possibilità di stipulare una polizza con i capitali minimi previsti dal decreto con effetto immediato che andrà ad assolvere gli obblighi di legge.
Il Consiglio dell’Ordine si è fatto parte diligente nel raccogliere proposte provenienti da diverse compagnie assicurative o da broker, che troverete nella sezione apposita polizze assicurative.
Si precisa che alcune di esse hanno già stipulato apposite convenzioni con Cassa Forense.
Vogliate pertanto prendere nota di quanto sopra e procedere con gli adempimenti richiesti dalla normativa.
Si ricorda, infine, che il mancato adeguamento costituisce illecito disciplinare, nonché rappresenta uno dei requisiti richiesti dal regolamento per mantenere l’iscrizione all’albo di appartenenza.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere