Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2017 il decreto interministeriale 30 marzo 2017, che aggiorna le previsioni in merito alle modalità di presentazione della richiesta di credito di imposta di cui all’art. 21-bis del d.l. 83/2015, in considerazione della stabilizzazione degli incentivi disposta dall’art. 1, co. 618, della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015).
La norma in questione, come noto, prevede che possono presentare domanda le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, o di arbitrato concluso con lodo, per il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro.
Le domande possono essere presentate, per il 2017, sino al 10 aprile p.v.
Per gli anni 2018 e 2019 le domande potranno essere presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio di ciascun anno.
La presentazione delle domande deve avvenire tramite procedura online.