In G.U. del 16 gennaio 2018, n. 12 è stata pubblicata la legge sul testamento biologico, n. 219/2017. La disposizione legislativa disciplina il consenso informato e introduce le disposizioni anticipate di trattamento.
Il consenso informato. In primo luogo la legge si pone l’obiettivo di promuovere e valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico attraverso il consenso informato. Infatti è previsto che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo in merito alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari ed anche riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.
Inoltre grazie al consenso informato il paziente può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare una persona di sua fiducia o un familiare incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece. Il consenso informato è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e può essere revocato o modificato in qualsiasi momento.
Infine all’interno della legge è prevista la possibilità di pianificazione delle cure condivisa tra medico e paziente, nonché una maggiore tutela per i minori, gli interdetti e gli inabilitati.
DAT. Un’altra novità, contenuta nella disposizione legislativa, è sicuramente la possibilità per ogni persona maggiorenne e capace di intendere di volere di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, in vista di un eventuale futura incapacità di autodeterminazione.
Il medico è tenuto a rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento che possono essere disattese, in tutto o in parte, solo qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di migliorare la qualità di vita del disponente.
Nella legge si prevede, infine, la possibilità di nominare una persona di fiducia, c.d. fiduciario, tramite la sottoscrizione da parte del paziente all’interno delle disposizioni anticipate di trattamento. Il nominato avrà il compito di rappresentare il paziente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.