Cassa Forense – Informativa

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI 2018 E DOMANDE DI ESONERO EX ART.10

INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI 2018

I contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense, sono riscossi tramite M.Av. bancario e/o postale e, in via straordinaria, per il solo anno 2018 (C. di A. 11/1/2018), con le seguenti modalità:

CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO: la contribuzione minima soggettiva obbligatoria, per il corrente anno 2018, stabilita sulla base dell’effettivo status previdenziale di ogni iscritto automaticamente determinata dalla Cassa, sarà riscossa nelle quattro rate 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno (2 luglio) e 30 settembre 2018 (1 ottobre), quest’ultima rata non sarà immediatamente generabile in attesa della determinazione successiva del contributo di maternità 2018.

La misura della contribuzione minima soggettiva obbligatoria per l’anno 2018, determinata ai sensi degli art. 7, 8 e 12 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 L. 247/2012, è così costituita:

  • contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1) € 2.815,00
  • con riduzione del 50% * € 1.407,50
  • con riduzione dell’ulteriore 50% * € 703,75

*le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 7 comma 2 e art. 8 del Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa.

CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO: tale contributo, se e nella misura in cui è dovuto, non è stato ricompreso nelle quattro rate, in attesa dell’approvazione, da parte dei Ministeri Vigilanti, della delibera adottata dal Comitato dei Delegati il 29 settembre 2017 concernente la temporanea abrogazione,per gli anni dal 2018 al 2022, del contributo minimo integrativo di cui all’art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012. Il contributo minimo integrativo per l’anno 2018, se dovuto, sarà richiesto mediante M.Av. con scadenza unica 31/10/2018, nella sola ipotesi di mancata approvazione Ministeriale della citata delibera del Comitato dei Delegati. Nel caso, viceversa, di approvazione Ministeriale del provvedimento, sarà cura di questa Cassa annullare l’emissione del relativo M.Av., dandone ampia comunicazione agli iscritti.

CONTRIBUTO DI MATERNITA’: tale contributo verrà successivamente determinato, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti e, come già nell’anno 2017, richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2018, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile prima della scadenza del 30/09/2018 (1 ottobre).

Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2018 (1/10/2018), mediante la produzione e la stampa del bollettino come sopra descritto, ovvero tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione in unica soluzione nel mese di settembre o in quattro rate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, se tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Qualora il pensionato non avesse ancora attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione modulistica del portale web della Cassa.

I bollettini M.Av., da utilizzare alle scadenze previste, dovranno essere generati e stampati direttamente, da ciascun iscritto, dal sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) mediante la sezione “Accessi Riservati – Posizione Personale“, utilizzando il codice meccanografico e il PIN personale, a partire da lunedì 5 febbraio 2018. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si invita a consultare il sito: www.cassaforense.it, ovvero a contattare il nostro Information Center previdenziale.

DOMANDE DI ESONERO EX ART.10

DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012

Si comunica che, a partire da lunedì 5 febbraio 2018, sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la presentazione dell’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012. Si precisa che l’esonero può essere chiesto,per una sola volta nell’arco dell’intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell’art. 21, legge 247/2012. Per la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi. Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume d’affari iva prodotti) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2018 (1 ottobre 2018), esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione: “Accesso Riservato – Servizi On-Line-Istanze OnLine“. Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiuntopotranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione. L’ammissione al beneficio è subordinata all’accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell’istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell’istruttoria.

Cordiali saluti
Benedetta Zambon