Le modifiche. Il comunicato del CNF, pubblicato in G.U. del 13 aprile 2018, n. 86, rende noto come nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017, il Consiglio Nazionale Forense abbia deliberato la modifica degli artt. 20 (Responsabilità disciplinare) e 27, commi 2 e 3 (Dovere di informazione) c.d.f., ed abbia altresì dato «mandato alla Commissione deontologica di predisporre la stesura definitiva del testo e agli Uffici di segreteria di avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall’art. 35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12, nella consolidata modalità telematica».
Ebbene, il Consiglio Nazionale Forense, preso atto delle procedure di consultazione, ha deliberato, nella seduta del 23 febbraio 2018, la modifica dell’art. 20 e del solo comma 3 dell’art. 27 c.d.f..
L’art. 20 c.d.f.. La nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, c.d.f. è pertanto la seguente: «La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». Invece, il comma 2 del medesimo articolo è stato così riformulato: «Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice».
L’art. 27 c.d.f.. Infine, l’art. 27 c.d.f. è stato modificato limitatamente al solo comma 3, il cui testo è il seguente: «L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge».