I Ministeri vigilanti hanno approvato la temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo minimo integrativo.
Non sarà pertanto effettuata da Cassa Forense la riscossione della contribuzione minima integrativa per il quinquennio 2018-2022, fermo restando il pagamento del contributo minimo soggettivo nelle consuete quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre.
Il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari prodotto si pagherà direttamente in sede di autoliquidazione (MOD. 5).
Ciò costituirà un effettivo risparmio sui contributi dovuti per i soli iscritti che producono un volume d’affari inferiore ad € 17.750,00.
Benedetta Zambon