Lo stabilisce il decreto legislativo n. 36/2018 (qui sotto allegato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018, avente ad oggetto “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103″.
Il decreto, in vigore dal prossimo 9 maggio, modifica la disciplina del regime di procedibilità per taluni reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente “per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo”.
Il decreto elenca pedissequamente le ipotesi di reato nei confronti delle quali è soppressa la procedibilità d’ufficio e, pertanto, si potrà procedere unicamente a querela di parte.
Tra questi il reato di minaccia (art. 612 c.p.) in cui rimarrà la procedibilità d’ufficio solo ove la minaccia sia aggravata ossia fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339 c.p. (ad esempio minaccia commessa con armi, da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte).
A querela della persona offesa sarà punibile anche il reato di “Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale” nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 615 c.p, ovvero se l’abuso consiste nell’introdursi nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge.
Procedibilità a querela anche per le ipotesi di reato previste:
– dall’art. 617-ter c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), primo comma;
– dall’art. 617-sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), primo comma;
– dall’art. 619 c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni);
– dall’art. 620 c.p. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni).
Ritoccati anche i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.) che saranno procedibili d’ufficio solo ove sia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, primo comma, numero 7, c.p.) e, nel caso della frode informatica, anche per aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età (art. 61, primo comma, numero 5, c.p.). Non sarà più procedibile d’ufficio neppure l’Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
In sostanza, viene fatta salva in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.
Il provvedimento precisa, infine, che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorrerà da tale data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Invece, ove sia pendente il procedimento, il P.M., nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informerà la persona offesa dal reato dalla facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorrerà dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.