Con la circolare dello scorso 22 maggio, il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alle misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 che il richiedente deve produrre nello Stato in cui vuole ottenere il riconoscimento o l’esecuzione dell’accordo.
Accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile. In tal caso, «non è predicabile una competenza del tribunale per il rilascio del certificato in questione, atteso che l’atto destinato a circolare non è stato formato né davanti né con l’intervento dell’ufficio giudiziario. […] applicando i principi generali, dovrebbe essere invece richiesto all’autorità pubblica che ha formato l’atto, ossia, nella specie, all’ufficiale di stato civile».
Accordi conclusi in sede di negoziazione assistita. In tale ipotesi, «deve ritenersi che il certificato ex art. 39 cit. debba essere emesso dalla procura della Repubblica che ha autorizzato l’accordo o ha rilasciato il nullaosta, atteso che l’avvocato non è qualificabile come “autorità” ai fini del Regolamento n. 2201 del 2003, nonché in considerazione del fatto che solo il provvedimento conclusivo del pubblico ministero rende l’accordo valido ed efficace, e dunque riconoscibile ed eseguibile all’estero».