In tema di nomina del sostituto processuale (art. 102 c.p.p.), si segnala la pronuncia n. 48862/2018, della prima sezione penale della Corte di Cassazione, con cui si è affermato che l’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1993, conv. dalla legge n. 36 del 1934, per effetto della legge n. 247 del 2012 di riforma dell’ordinamento della professione forense, consente che la designazione dell’avvocato sostituto da parte del difensore titolare possa essere effettuata con delega “orale”.
I giudici di legittimità hanno così ritenuto di non condividere la diversa interpretazione sostenuta da una recente sentenza della Cassazione secondo cui, invece, la delega prevista dall’art. 102 c.p.p. dovrebbe essere conferita necessariamente in forma scritta.
L’ordinamento è stato infatti riformato – si legge in sentenza – «per effetto della legge n. 247 del 2012, il cui art. 14, intitolato «Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni», prevede, tra l’altro, che l’avvocato possa nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza (comma 4), ma possa altresì, in via contingente, farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo (comma 2)».
Secondo la Corte, l’interpretazione della norma sul piano letterale non può che essere univoca, nel senso che «la previsione dell’oralità del conferimento della delega per la sostituzione, allorché questa opera in favore di un avvocato, è infatti nuova ed esplicita e si contrappone nettamente alla diversa ipotesi, altrettanto chiaramente enunciata, che il legislatore ha formulato con riferimento alla delega solo scritta, che può essere rilasciata al praticante abilitato».
L’espressa menzione della delega orale – prosegue la pronuncia – «si collega al dato logico-giuridico per cui la designazione di un difensore sostituto risponde normalmente all’esigenza di sopperire all’impossibilità di presenziare all’udienza (o all’atto da compiere) da parte del difensore titolare»; del resto, come risulta da un’indagine, anche rapida, di tipo comparatistico, «negli ordinamenti dei Paesi di tradizione giuridica affine a quella italiana, come la Francia, la sostituzione all’udienza dell’avvocato officiato dal cliente non richiede forma scritta, salvo casi particolari, e presuppone il solo onere di informare preventivamente il cliente (Reglement Intérieur National, art. 6.2); ma anche in un ordinamento di tipo anglosassone, come quello inglese, la delega per l’udienza può essere orale e non è richiesta la presenza del delegante».
In conclusione, è stato affermato il principio secondo cui «deve ritenersi tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell’art. 15 disp. prel. cod. civ., l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, sopra citato; abrogazione alla luce della quale gli art. 96, comma 2, cod. proc. pen., e 34 disp. att. cod. proc. pen., debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace».