Gentili Colleghe ed egregi Colleghi,
con la presente porto alla Vostra attenzione che il protocollo sulle notifiche via PEC sottoscritto nel 2014 tra l’Ordine e il Tribunale deve intendersi superato nella parte in cui prevede la produzione in giudizio della stampa delle ricevute delle PEC. Tale previsione era giustificata dal fatto che allora non era ancora del tutto possibile depositare telematicamente le ricevute delle PEC presso i Tribunali, mentre ad oggi tale previsione è rimasta circoscritta solo a pochi Uffici Giudiziari (ad es. il Giudice di Pace).
Pertanto, come spiegato anche nel Vademecum dell’Unione Triveneta, ai fini della prova della regolarità della notificazione eseguita via PEC è necessario produrre i file mediante deposito telematico nei formati ammessi (.eml oppure .msg) dalle regole tecniche.
Rimane invece valida la previsione di produrre al Giudice la schermata della fonte da cui è stato estratto l’indirizzo PEC del destinatario della notifica (INI-PEC, Registro Imprese, Registro P.A.). Pur non essendo obbligatoria per legge, si è ritenuto di mantenere questa comunicazione “di cortesia”, nell’ottica della collaborazione con il Tribunale, per agevolare i magistrati che non hanno gli strumenti per la verifica automatica (e più rapida) degli indirizzi PEC. Si precisa al contempo che ove l’avvocato dovesse dimenticare od omettere tale allegazione, ciò non sarà ostativo ai fini del procedimento.
Cordiali saluti.
Stefano Corsini