I contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense, dal corrente anno 2019, saranno riscossi con le seguenti modalità:
CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO: in quattro rate con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno (1 luglio) e 30 settembre 2018; il bollettino M.Av. relativo a quest’ultima scadenza non sarà immediatamente disponibile in attesa dell’approvazione Ministeriale della rivalutazione ISTAT (2,2%), che sarà posta in riscossione unitamente a tale rata. L’importo del contributo soggettivo minimo sarà determinato, sulla base dello status previdenziale personale, secondo le regole stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
La contribuzione minima soggettiva dovuta per l’anno 2019, ai sensi degli art. 7, 8 e 12 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 L. 247/2012, è stata determinata nella seguente misura (C. d. A. 31 gennaio 2019):
- € 2.875,00 contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1)
- € 1.437,50 con riduzione del 50% *
- € 718,75 con riduzione dell’ulteriore 50% *
*le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 7 comma 2 e dall’art. 8 (esclusi i praticanti iscritti cassa cfr. art.9 comma 1) del Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa.
CONTRIBUTO DI MATERNITA’: in unica soluzione, in misura fissa, unitamente alla quarta rata del contributo minimo soggettivo, con scadenza 30 settembre 2019, previa approvazione dell’importo dovuto da parte dei Ministeri vigilanti.
Per i pensionati di vecchiaia è anche data facoltà di pagare tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione in unica soluzione nel mese di settembre o in quattro rate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, se tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Qualora il pensionato non avesse ancora attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo presentando entro il 30 giugno 2019 (1 luglio) apposita richiesta, accedendo alla propria area riservata sul sito web della Cassa, nella sezione Istanze – on line.
I bollettini M.Av. da utilizzare alle scadenze previste,dovranno essere generati e stampati direttamente, a partire dal 18 febbraio p.v., tramite l’accesso riservato dal sito web della Cassa, cui è possibile accedere tramite il proprio codice Pin e codice meccanografico, nella sezione “Servizi – M.Av. – Contributi Minimi scadenze ordinarie”.
Si rammenta che il contributo minimo integrativo, anche per l’anno 2019, non è dovuto, a seguito della temporanea abrogazione dello stesso per gli anni dal 2018 al 2022 (art.15 del Regolamento di attuazione dell’art.21 L.247/2012); resta comunque dovuto e da versare in autoliquidazione, in sede di mod.5/2020, il 4% sul Volume d’Affari Iva prodotto nel 2019.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si invita a consultare il sito www.cassaforense.it, ovvero a contattare il nostro Information Center previdenziale n. 06.87404040.
La Direzione Generale
Roma, 11 febbraio 2019