Si comunica che, a partire da lunedì 18 febbraio 2019, sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la presentazione dell’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2019, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012. Si precisa che l’esonero può essere chiesto, per una sola volta nell’arco dell’intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell’art. 21, legge 247/2012.
Per la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi. Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2019 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume d’affari iva prodotti) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2019, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione: Accesso Riservato.
Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione. L’ammissione al beneficio è subordinata all’accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell’istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell’istruttoria.
La Direzione Generale
Roma, 11 febbraio 2019