Triennio formativo 2017/2019

Gentili Colleghi,
Vi rammento che il 31.12.2019 si concluderà il triennio formativo 2017-2019 e che, secondo il Regolamento per la formazione continua del C.N.F. dd. 16 luglio 2014 n. 6, l’iscritto, entro tale data, dovrà conseguire almeno 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale).

L’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio costituisce condizione:

per l’inserimento e/o il mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi dei Difensori d’ufficio.
Per l’inserimento e/o la permanenza nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Per la designazione a commissario d’esame da avvocato.
Per ospitare, in qualità di dominus, praticanti nel proprio studio.
Per l’inserimento ed il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Ai sensi dell’art 12 del predetto Regolamento, l’iscritto deve conseguire ogni anno almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie.

Compensazione
È consentita la compensazione con l’annualità immediatamente precedente e con quella immediatamente successiva solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno.
La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

Formazione a distanza o e-learning
Il numero dei Crediti Formativi che possono essere conseguiti in modalità Formazione a distanza o e-learning non può superare il limite del 40% del totale dei crediti da conseguire nel triennio (ovvero un massimo di 24 CF su 60).

Esoneri
Per coloro che sono esonerati dall’obbligo formativo (es: gli avvocati sospesi dall’esercizio della professione, coloro che hanno maturato 25 anni di iscrizione all’albo o coloro che hanno compiuto 60 anni) e per coloro che hanno ottenuto l’esonero, totale o parziale, dall’obbligo formativo nei casi previsti (es: gravidanza, parto, adempimento dei doveri connessi alla maternità e paternità, grave malattia), il numero dei crediti da acquisire nel triennio deve intendersi proporzionalmente ridotto.

Eventi esterni
Per il riconoscimento di crediti formativi derivanti dalla partecipazione ad aventi esterni (già accreditati o non accreditati) è necessario inviare un’istanza a mezzo dell’area personale in albosfera, documentando la partecipazione, entro il termine di 90 giorni dall’evento.
Qualora l’evento non sia già accreditato sarà necessario trasmettere il relativo programma.

Vi invito pertanto a verificare la Vostra posizione personale nell’apposita area dedicata, alla consultazione del Regolamento del CNF e della Circolare Attuativa e Interpretativa che trovate pubblicati nell’area Aggiornamento Professionale.

Un cordiale saluto
Il Presidente Alberto Rumiel