Gentili Colleghi,
il Ministero della Giustizia ha recentemente stabilito che, in ipotesi di impugnazione in materia penale, presentata a mezzo pec ex art. 24 comma 6 bis ss D.L. 28.10.2021 n. 137, deve ritenersi dovuto il pagamento dei diritti di copia.
Ciò in quanto la citata norma lascia ferma l’esistenza del fascicolo cartaceo in cui la Cancelleria inserisce copia analogica dell’atto e delle relative copie, a mente dell’art. 164 comma 3 disp. att. c.p.p.
Pertanto, nei casi di cui sopra, per evitare la notifica della riscossione dei diritti di copia mediante iscrizione a ruolo, abbiamo voluto prevedere in favore dell’impugnante e del difensore, tre alternative:
- Depositare spontaneamente le copie in forma cartacea secondo il disposto di cui all’art. 164 comma 3 disp. att. c.p.p.
- Depositare, contestualmente all’invio a mezzo pec dell’atto di impugnazione, la ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di copia a mezzo pago P.A.
- Attendere una comunicazione da parte della Cancelleria con cui i difensori saranno invitati, entro dieci giorni dalla ricezione dell’avviso a:
- Provvedere al pagamento dei diritti di copia a mezzo pago P.A.
- Depositare spontaneamente le copie cartacee.
Decorso il termine di 10 giorni, la Cancelleria effettuerà le copie e provvederà alla riscossione dei relativi diritti mediante iscrizione a ruolo.
Nel ribadire che tale intesa non trova applicazione in caso di deposito degli atti di impugnazione in modalità cartacea, nelle forme ordinarie previste dal c.p.p., porgiamo i più cordiali saluti
Alberto Rumiel
Presidente