Gentili Colleghi,
ricordo che il CNF, con le delibere n. 310 del 18 dicembre 2020 e n. 168 del 20 marzo 2020, ha disposto che gli anni 2020 e 2021 siano trattati come periodi formativi autonomi.
In particolare per l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun iscritto potrà adempiere al proprio obbligo formativo mediante il conseguimento, anche integralmente nella modalità FAD (Formazione a Distanza), di un minimo di quindici crediti, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie.
Con delibera n. 310 del 18 dicembre 2020 del CNF è stato inoltre stabilito che i crediti acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti nel punto 2) della delibera n. 168 del 20 marzo 2020 (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due in quelle obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per qualità e materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 fino a copertura integrale dei crediti necessari.
Pertanto coloro che, avendo acquisito nel 2020 crediti in esubero rispetto ai 5 minimi previsti e residuati rispetto alla eventuale compensazione con il triennio precedente, potranno ancora, se lo ritengono, avvalersi della facoltà di imputarli al 2021 sino alla copertura integrale dei crediti da maturare nel 2021 a mezzo di apposita dichiarazione (con indicazione espressa degli eventi e dei corsi frequentati nel 2020 che si intendono imputare al 2021) da inviare via email alla segreteria dell’Ordine.
Cordiali saluti.
La Referente
Sara Lena