Con propria delibera n. 513 del 17/12/2021, il CNF ha prorogato fino al 31/12/2022 le regole già dettate per l’anno 2021 al fine di “facilitare e incrementare il ricorso alla formazione a distanza in virtù dell’emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni relative vigenti che vietano l’assembramento di persone“, e pertanto:
1) l’anno 2022 non appartiene ad alcun triennio formativo:
2) il numero minimo di crediti formativi è 15, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie;
3) i crediti formativi possono essere conseguiti anche tutti con modalità FAD (anziché al massimo il 40%);
4) gli eventi FAD possono essere accreditati anche dai COA e proprie Fondazioni, senza limiti territoriali, purché: a) si tratti di eventi FAD organizzati (o co-organizzati) dai COA stessi; b) i COA adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine nonché la partecipazione “continua ed effettiva” per una durata non inferiore all’80% della durata dell’evento stesso.
La Referente per la Formazione
avv. Sara Lena