Proroga termine per iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti

La legge 247/2012, che reca Nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense, ha modificato le modalità di accesso all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

In particolare l’articolo 22 dispone che l’iscrizione all’albo speciale possa essere richiesta al CNF:

  • da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l’esame ex legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482;
  • da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il prescritto regolamento è stato adottato dal CNF il 16 luglio 2014 (Regolamento n. 1/2015) ed è pubblicato nella apposita pagina web Regolamenti CNF di attuazione della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
  • Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (2 febbraio 2013) sono iscritti all’Albo speciale ne conservano la iscrizione.Possono chiedere la iscrizione all’albo speciale anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa;
  • Possono altresi chiedere l’iscrizione coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia entro il 2 febbraio 2016, termine prorogato al 2 febbraio 2017 dall’art.2, comma 2-ter del D.L. 30/12/2015, n. 210, convertito dalla L. 25/02/2016 n. 21, successivamente prorogato al 2 febbraio 2018 dall’art. 10, comma 2-ter del D.L. 30/12/2016, n. 244, convertito dalla L. 24/02/2017, n. 19), ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2019 dall’art. 1, comma 470, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in GU 29-12-2017) ed ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2020 dall’art. 1, comma 1139, lett. e, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018) e ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2021 dall’articolo 8, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e da ultimo ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2022 dall’articolo 8, comma 5 bis, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U n. 51 del 1 marzo 2021)