Circ. 206-2013: Mandato professionale: sostituzioni e collaborazioni

In ordine alle modalità di esercizio della facoltà spettante  all'Avvocato di  incaricare
un altro Avvocato come  proprio  sostituto di udienza  si  precisa che ai sensi dell'ari  14 e. 2  L.
nr.  247/2012  l'Avvocato, ferma  la  sua  eventuale  responsabilità  di  stampo  professionale  nei
confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false, può farsi sostituire in
udienza,  conferendo  incarico  orale  ad  un  Collega  senz'altro  onere  probatorio  né  del
conferente –  che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del
conferimento  della  delega  –  né  del  delegato  che  non  è  tenuto  ad  esibire  alcuna  prova
dell'incarico  conferitogli  diversa dall'affermazione  di averlo  ricevuto (CNF parere del 23  ottobre
2013).

Con i migliori saluti.