Si ricorda che dal 15/12/2014 le notifiche ai difensori vengono effettuate solo per via telematica all’indirizzo di posta certificata indicata all’Ordine degli Avvocati e che, ex lege, le medesime sono perfezionate con l’inoltro e l’attestazione di ricezione , indipendentemente dal fatto che siano effettivamente state visionate, costituendo onere a carico dell’Avvocato aprire la casella di posta e svuotarla.
Si precisa che fino al 28/2/15, limitatamente a notifiche relative a provvedimenti inerenti misure cautelari personali, la cancelleria provvederà a contattare telefonicamente il difensore.
Con l’occasione si rammenta l’obbligo per i difensori d’ufficio di essere reperibili e disponibili anche per le 24-48-96 h successive alla comunicazione dell’arresto o del fermo giacchè l’intervenuta nomina continua ad esplicare i suoi effetti e, comporta l’obbligo di prestare l’ufficio difensivo non esaurendosi il medesimo nella giornata indicata come turno, ferma la possibilità di farsi sostituire.
Con i migliori saluti.