Circ. 98 – 2013 “Dimezzamento del periodo di sospensione della patente prima di aver svolto lavori di pubblica utilità”

Si  ricorda  che,  per  prassi  già  consolidata,  il  condannato  per  guida  in  stato  di
ebrezza  alla  pena del  lavoro  di pubblica utilità  può personalmente o tramite il suo difensore,
chiedere alla Prefettura di Pordenone il dimezzamento del periodo di sospensione della  patente
di guida anche prima dello svolgimento dei lavori predetti purché:

a)  abbia  scontato  almeno  la  metà  del  periodo  di  sospensione  stabilito  nel  decreto
penale di condanna o nella sentenza;

b)  sia stato dichiarato  idoneo alla guida dalla Commissione  Medica patenti.

Alla suddetta istanza,  rivolta  al Prefetto e redatta  in carta semplice,  deve  essere
allegata  la  copia della  sentenza o del  decreto penale di  condanna e la  copia del  certificato
medico di idoneità alla guida rilasciato dalla Commissione Medica  patenti.

Si precisa che in caso di esito  negativo dei lavori di pubblica  utilità il  condannato
dovrà scontare il residuo periodo di sospensione della patente disposto dal Giudice sulla base
dell'entità delle violazioni e detratto in ogni caso il presofferto.