Cari Colleghi e Colleghe,
a seguito dell’entrata in vigore della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) Vi segnaliamo che l’art. 1, comma 783, recita testualmente:
783. All’articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto,in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
È pertanto indispensabile ed opportuno, onde evitare interpretazioni letterali della norma che potrebbero comportare il diniego della liquidazione, depositare, contestualmente all’atto difensivo conclusivo del procedimento o alla discussione orale, la richiesta di liquidazione del compenso da parte dell’avvocato che assiste la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
I migliori saluti
La Commissione Patrocinio a spese dello Stato